SEZIONE 1
PREMESSE E CONTRATTO DI TRASPORTO

CAPITOLO 1. PREMESSE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ART. 1 PREMESSE

Le presenti Condizioni Generali di Trasporto disciplinano il servizio di trasporto ferroviario passeggeri effettuato da TRENORD sulla base del Contratto di Servizio stipulato con Regione Lombardia e così come disciplinato dalla Legge n. 6/2012. TRENORD è titolare di licenza nazionale passeggeri n. 02/N per l’espletamento dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia aventi origine e destinazione nel territorio nazionale ai sensi dell’art. 6 comma 1 dl cui al D.M. 2 febbraio 2011 n. 36.
TRENORD è, inoltre, titolare della licenza n. 2 per l’espletamento di servizi di passeggeri internazionali per ferrovia secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 8 luglio 2003 n. 188 e successive modifiche. TRENORD è Impresa Ferroviaria in possesso dei Certificati di Sicurezza, parte A e parte B, rilasciati dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) e validi su rete RFI; dei Certificati di Sicurezza rilasciati per la circolazione su rete FERROVIENORD (Ramo Milano e Ramo Iseo) e del Certificato di sicurezza, parte B, valido su rete FFS fino alla stazione di Chiasso e rilasciato dall’Ufficio Federale dei Trasporti Svizzero.

ART. 2 DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI

Nel testo delle presenti Condizioni di Trasporto verranno utilizzati terminologie ed acronimi di cui di seguito riportiamo il significato.Agente ferroviario: personale addetto al servizio pubblico di trasporto, munito di apposite abilitazioni, che svolge le proprie mansioni osservando le prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni in vigore.
ATB: Automated Ticket Boarding, ovvero titolo di viaggio rilasciato tramite i sistemi di vendita di Trenitalia.
Biglietto ricaricabile Chip-on-paper: biglietto su tessera elettronica ricaricabile.
Contratto di Servizio: Contratto tra Regione Lombardia e Trenord che regola la gestione dei servizi ferroviari regionali in Lombardia.
GI: Gestore Infrastruttura.
IVOL: titolo di viaggio integrato “Io viaggio Ovunque in Lombardia”.
IVOP: titolo di viaggio integrato “Io viaggio Ovunque in Provincia”.
Lunga Percorrenza: trasporto di passeggeri oltre regione.
Pay&Go: sistema di pagamento elettronico.
Personale addetto al controllo: personale Trenord di scorta al treno o personale antievasione (squadre dedicate ed autorizzate ad emissione di titoli di viaggio e ad eventuali regolarizzazioni.
PNR: “passenger name record”, ovvero codice della prenotazione.
Print@home: titolo di viaggio acquistato on line.
SBME: Sistema di bigliettazione magnetico elettronico.
Servizi minimi di trasporto o treni garantiti: servizi ferroviari da effettuarsi anche nelle giornate di sciopero (come da L. 146/1990 e s.m.i.).
STIBM: Milano, Monza-Brianza: Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità di Milano, Monza e Brianza, Lodi, Pavia, approvato ai sensi del Regolamento Regionale della Lombardia del 10 giugno 2014 nr. 4 con intesa tra Regione Lombardia e Agenzia per il TPL di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia.
STIR: Sistema Tariffario Integrato Regionale come definita da Regolamento Regionale della Lombardia del 10 giugno 2014 nr. 4
Tap&Go: modalità di attivazione di titoli acquistati on-line.
Tariffa ferroviaria regionale: tariffa del Sistema Tariffario Integrato Lineare come definita da Regolamento Regionale della Lombardia del 10 giugno 2014 nr. 4.
Tariffa transfrontaliera: Tariffa Transfrontaliera Regionale Svizzera (Ticino T651.17.1) – Italia (Regione Lombardia) di cui alla d.g.r. 1840 del 2 luglio 2019;
Tessera di riconoscimento Io viaggio: tessera in accompagnamento ai titoli di viaggio STIR (in accompagnamento o funzionali al caricamento di abbonamenti/biglietti) i cui layout sono unici e definiti a livello regionale.
Ticketless: modalità di acquisto titoli di viaggio on line e presentazione del solo PNR senza documentazione cartacea (il titolo di viaggio è solo virtuale). (citato ad es. art.10)
Titolo di viaggio: contratto di trasporto che permette ai passeggeri di effettuare un viaggio a bordo dei servizi Trenord.
Rivenditore autorizzato, rivendita, Punto Vendita, PVT: esercizi commerciali quali a titolo esemplificativo edicole, bar, tabacchi nei quali è possibile acquistare titoli di viaggio Trenord.

ART. 3 NORMATIVA APPLICABILE AL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO PASSEGGERI

Il servizio di trasporto ferroviario passeggeri effettuato da TRENORD è altresì disciplinato:

Le presenti Condizioni Generali di Trasporto sono inderogabili e devono essere strettamente applicate in ogni loro parte. Tutti coloro, che, a qualsiasi titolo, utilizzano il servizio di trasporto erogato da TRENORD, sottostanno alle disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali di Trasporto, nonché alla normativa sopra richiamata. Nel caso di più trasporti combinati effettuati in parte per via ferroviaria ed in parte per via aerea, marittima o mediante qualsiasi altro mezzo ed in base a distinti contratti di trasporto, i singoli segmenti di viaggio si considereranno separati tra loro e ad ognuno di essi si applicherà la normativa in vigore per le diverse tipologie di trasporto.

Le Condizioni Generali di Trasporto sono a disposizione per la consultazione presso le biglietterie Trenord e Trenitalia, nonché presso i punti vendita convenzionati, gli spazi di accoglienza My- link Point e sul sito internet di TRENORD (www.trenord.it). Le Condizioni Generali di Trasporto sono disponibili in estratto anche nelle stazioni e nelle fermate.

ART. 4 CONTRATTO DI TRASPORTO

Il Contratto di Trasporto disciplina il rapporto tra il passeggero e TRENORD al fine di regolare i diritti e doveri delle due Parti, relativamente all’erogazione del servizio.
Con il Contratto di Trasporto TRENORD s’impegna a trasportare il passeggero dal luogo di partenza fino al luogo di destinazione. Il Contratto di Trasporto è formalizzato da uno o più titoli di viaggio emessi da TRENORD o da rivenditori autorizzati e consegnati al passeggero e fa fede, fino a prova contraria, della conclusione e del contenuto del contratto di trasporto. Il Contratto di Trasporto concluso ai sensi delle Condizioni Generali di Trasporto, di norma, è relativo all’utilizzo del treno da parte del passeggero ed è rappresentato da un titolo di viaggio che legittima il medesimo ad usufruire del servizio ferroviario prescelto. Tuttavia, l’assenza, l’irregolarità o la perdita del titolo di viaggio non esonera il passeggero dal rispetto integrale delle presenti Condizioni Generali di Trasporto. Ai fini dell’applicazione dei diritti e degli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, può essere considerato un unico viaggio quello effettuato con più treni/servizi successivi in forza di un unico titolo di viaggio.
In tutti gli altri casi in cui il passeggero utilizza più treni/servizi ferroviari successivi, in virtù di differenti titoli di viaggio, i viaggi devono essere considerati distinti e separati tra loro ed ognuno è riconducibile ad un singolo contratto di trasporto.
Eventuali indennità saranno riconosciute con riferimento ai singoli contratti di trasporto.

ART. 5 SERVIZIO IN CASO DI SCIOPERO

Nelle giornate di sciopero TRENORD assicura i “servizi minimi di trasporto” (o altrimenti definiti “treni garantiti”) individuati dagli accordi sindacali in materia e ritenuti idonei dalla Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Legge 146/1990 e s.m.i.). I suddetti servizi minimi garantiscono l’erogazione del servizio ferroviario nelle fasce orarie garantite dei giorni feriali. In occasione di ogni cambio orario (dicembre) TRENORD dà comunicazione ai passeggeri, tramite il proprio sito internet e attraverso l’Orario Ufficiale, dell’elenco dei treni garantiti. Nel corso dell’anno, ogni qual volta venga proclamato uno sciopero, nel rispetto della sopra citata legge, Trenord comunica ai passeggeri, almeno cinque giorni prima dell’inizio dello stesso, attraverso avvisi cartacei pubblicati nelle stazioni e tramite il proprio sito internet, la durata e le modalità di attuazione dello sciopero con i dettagli dei servizi ferroviari erogati nel corso dello stesso; nonché le motivazioni dell’astensione collettiva dal lavoro e le misure per la riattivazione del servizio al termine dell’astensione dal lavoro.

CAPITOLO 2. INFORMAZIONI AI PASSEGGERI

ART. 6 I CANALI INFORMATIVI

TRENORD garantisce l’informazione sui servizi offerti oltre che nelle presenti Condizioni Generali di Trasporto, anche tramite le modalità di seguito elencate, e meglio dettagliate nell’Allegato 8:

ART. 7 LE INFORMAZIONI AI PASSEGGERI

TRENORD garantisce l’informazione sui servizi offerti anche in lingua inglese in base a quanto previsto dalle normative vigenti e dagli obblighi previsti dal Contratto di Servizio.
TRENORD fornisce ai passeggeri le informazioni relativamente a:

  1. i diritti sanciti dalla normativa europea, nazionale e regionale applicabile, ivi incluso il diritto a rivolgersi all’Autorità in qualità di organismo nazionale responsabile dell’applicazione del regolamento (CE) n. 1371/2007, nonché i contenuti delle presenti Misure;
  2. le condizioni generali applicabili al contratto di trasporto;
  3. i contenuti delle carte dei servizi, con specifica evidenza delle ipotesi che danno luogo a forme di indennizzo o rimborso comunque denominate;
  4. attività che potrebbero interrompere o ritardare il servizio di trasporto;
  5. i servizi garantiti in caso di sciopero;
  6. i canali disponibili per ottenere informazioni aggiornate sulla circolazione e su eventuali irregolarità del servizio;
  7. le modalità di calcolo e i dati relativi a ritardi, soppressioni o altro indice per la richiesta di indennizzo;
  8. le procedure per il recupero degli oggetti o bagagli smarriti, e per la denuncia della perdita totale o parziale o del danneggiamento di attrezzature per la mobilità o altre attrezzature specifiche per gli utenti con disabilità o a mobilità ridotta;
  9. le procedure per la richiesta ed erogazione di eventuali rimborsi, indennizzi, bonus;
  10. le procedure per il trattamento dei reclami e invio di scritti difensivi;
  11. le procedure di Conciliazione.
Nel caso di stazioni in cui la biglietteria, le rivendite di biglietti convenzionate e/o le emettitrici automatiche non siano presenti e funzionanti e la vendita dei biglietti a bordo treno non sia ammessa, TRENORD, nelle stazioni e attraverso le modalità elencate nel precedente art. 6, rende disponibili informazioni sulla biglietteria o rivendita di biglietti convenzionata più vicina e sulle modalità alternative di acquisto. Ugualmente nelle stazioni dove non è previsto il servizio di assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta vengono rese note le stazioni più vicine in cui tale servizio è presente.
All’atto della vendita dei titoli di viaggio sono fornite informazioni ai passeggeri in merito ai diritti e agli obblighi ai sensi del Regolamento (CE) n. 1371/2007, attraverso idonea comunicazione resa disponibile presso biglietterie e rivendite di biglietti convenzionate.
TRENORD, informa il passeggero in stazione e a bordo treno, tramite mezzi idonei, in merito ai dati necessari per contattare l’Autorità di Regolazione dei Trasporti di cui alla legge n. 214/2011 riguardo al rispetto dei diritti e dei doveri dei passeggeri.
Fatte salve le disposizioni della direttiva 95/46/CE, TRENORD non fornisce informazioni di carattere personale su singole prenotazioni ad altre imprese ferroviarie o venditori di biglietti.

ART. 8 LE INFORMAZIONI PRIMA DEL TRASPORTO

Presso tutti i canali di vendita, come elencati nel successivo art. 18 e con il dettaglio esplicato all’Allegato 8, è possibile consultare le informazioni relative ai seguenti punti:

  1. Condizioni Generali di Trasporto applicabili al contratto di trasporto, che contengono al loro interno:
    • accessibilità, condizioni di accesso e disponibilità a bordo di infrastrutture per le persone con disabilità e a ridotta mobilità;
    • accessibilità e condizioni di accesso per le biciclette;
    • condizioni di accesso per i viaggi in comitiva;
    • condizioni di accesso per chi viaggia con animali e/o bagagli e/o passeggini e carrozzine;
  2. biglietti, abbonamenti, tariffe, distanze tra stazioni;
  3. modalità d’acquisto e canali di vendita dei titoli di viaggio per stazione; ivi inclusa della possibilità di acquisto del biglietto senza sovrapprezzo a bordo treno;
  4. orari e condizioni per il trasporto al prezzo più basso disponibile (su tutti i canali di vendita);
  5. orari e condizioni per il trasporto più veloce;
  6. servizi offerti (servizi di prima e seconda classe, servizi a bordo);
  7. interruzioni di linea, soppressione e/o modifica dei servizi, scioperi e ritardi o altre attività che potrebbero interrompere o ritardare il servizio di trasporto;
  8. mappe dei servizi ferroviari;
  9. servizi garantiti in caso di sciopero;
  10. canali disponibili per ottenere informazioni aggiornate sulla circolazione; e eventuali irregolarità del servizio;
  11. in caso di irregolarità o modifiche del servizio, Trenord fornisce ai passeggeri – non appena si rendono disponibili - informazioni in merito alle decisioni di sopprimere servizi, ritardi e cancellazioni e relative cause, diritti spettanti e modalità per esercitarli
  12. in caso di eventi che comportano variazioni delle condizioni di accesso al servizio, Trenord fornisce ai passeggeri – non appena si rendono disponibili - informazioni in merito a variazioni che comportino limitazioni per gli utenti con disabilità o mobilità ridotta, passeggeri con biciclette, minor disponibilità di posti di prima o seconda classe TRENORD garantisce, inoltre, l’informazione sui servizi offerti anche in lingua inglese.

ART. 9 LE INFORMAZIONI DURANTE IL TRASPORTO

Durante il viaggio TRENORD fornisce le seguenti informazioni:

  1. questioni relative alla sicurezza tecnica e dei passeggeri;
  2. prossime fermate;
  3. ritardi e relative motivazioni;
  4. modalità alternative per proseguire il viaggio;
  5. servizi a bordo;
  6. principali interscambi e coincidenze.

ART. 10 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY

Il trattamento dei dati dei passeggeri è effettuato in osservanza alla normativa in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento Europeo n. 679/2016, D.Lgs. 101/2018 e 196/2003 e s.m.i. e) esclusivamente per le finalità legate all’utilizzo dei servizi Trenord.
Titolare del trattamento dei dati è Trenord S.r.l., con sede legale in Piazzale Cadorna n. 14, 20123 Milano.
Responsabile per la protezione dei dati personali è il Data Protection Officer di Trenord, è contattabile - con comunicazione da inviarsi a mezzo posta presso la sede legale di Trenord sopra indicata oppure a mezzo mail al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@trenord.it – per l’esercizio dei diritti nonché per effettuare ogni richiesta di informazione in merito all’individuazione dei Responsabili del trattamento agenti per conto del Titolare.
Tempi di conservazione dei dati: i dati rimarranno inseriti nella banca dati di Trenord per 99 anni. Diritti dei passeggeri: il passeggero potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati. Il passeggero ha diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente.

CAPITOLO 3. TITOLI DI VIAGGIO

ART. 11 NORME GENERALI

Per essere ammesso al trasporto il passeggero deve munirsi preventivamente di un titolo di viaggio valido per il percorso, il servizio e, ove applicabile, la classe che intende utilizzare. Il passeggero deve acquistare il titolo di viaggio tramite i canali di vendita elencati al successivo art. 18, fatte salve le norme per l’acquisto a bordo treno di cui al capitolo 5.
Il titolo di viaggio riporta tutte le indicazioni necessarie a definire il contenuto del contratto di trasporto. Il titolo di viaggio non dà diritto al posto a sedere.
È fatto divieto al passeggero di salire a bordo treno senza un valido titolo di viaggio dove siano presenti varchi d’accesso alle stazioni funzionanti e presenziati da idoneo personale, elencate nell’Allegato 5. In caso di varchi disabilitati o non presenziati valgono le norme generali sopra esposte.

ART. 12 L’AMBITO DI UTILIZZO DEI TITOLI DI VIAGGIO DI TRENORD

I biglietti e gli abbonamenti emessi da Trenord e da Trenitalia per conto di Trenord ad esclusione dei titoli di viaggio con origine o destinazione oltre i confini regionali, hanno validità all’interno del sistema tariffario regionale e sono utilizzabili sui servizi di seguito riportati:

  1. sui servizi di TRENORD, entro i confini tariffari descritti nell’Allegato 3 delle presenti Condizioni Generali di Trasporto;
  2. sui servizi regionali eserciti da Trenitalia, TPER e TILO entro i confini tariffari descritti nell’Allegato
  3. Sui treni eserciti da Trenitalia Divisione Passeggeri Nazionale ed Internazionale di tipologia Frecciargento, Frecciabianca, ICN, IC e EC, i titoli di viaggio Trenord sono validi solo se accompagnati da Carta Plus Lombardia come descritto all’articolo 42.
Per i titoli di viaggio validi sui treni di cui al punto 1 e 2 e che effettuano servizio sul territorio lombardo (comprese le estensioni tariffarie regionali), si applicano le sanzioni previste nelle presenti Condizioni Generali di Trasporto.
A bordo dei treni regionali di cui al punto 2 per tutto quanto attiene ai servizi accessori valgono le Condizioni Generali di Trasporto di Trenitalia.
È in vigore il Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità STIBM Milano-Monza che interessa la città metropolitana di Milano, la provincia di Monza e Brianza ed alcuni comuni delle province di Lodi e di Pavia.
Salvo dove diversamente indicato anche ai titoli di viaggio STIBM Milano, Monza-Brianza si applicano le presenti condizioni di trasporto.
Per informazioni su titoli di viaggio, tariffe e modalità di utilizzo dei titoli STIBM Milano, Monza-Brianza si veda:

https://www.trenord.it/it/stibm/home-stibm.aspx
https://nuovosistematariffario.atm.it/

ART. 13 NORME DI UTILIZZO DEI TITOLI DI VIAGGIO

Il passeggero è tenuto a custodire il titolo di viaggio con cura, adottando tutte le più opportune cautele per evitarne lo smarrimento ed il furto, ed a conservarlo per la durata del percorso sino all’uscita dalla stazione di termine viaggio e/o fino al passaggio dai varchi di uscita, ove presenti.
Il passeggero deve esibire, su richiesta del personale addetto al controllo, in prossimità della salita, a bordo del treno e fino all’uscita dalla stazione ferroviaria il titolo di viaggio e gli eventuali documenti prescritti o che giustifichino l’eventuale riduzione di prezzo fruita. Nel caso di titolo di viaggio rilasciato in modalità Ticketless, il passeggero deve fornire il codice di prenotazione (PNR) ricevuto al momento dell’acquisto. Per i titoli di viaggio nominativi e per quelli per i quali la riduzione di prezzo applicata o la fruizione di altre forme di agevolazione impongano l’identificazione dell’avente titolo, è prescritta, su richiesta del personale addetto al controllo, l’esibizione da parte del passeggero (anche per i minori di età) di un documento personale d’identificazione valido o della tessera di riconoscimento “Io viaggio”, ove necessaria come descritto nell’Allegato 11 “Biglietti, Abbonamenti, Tessere e Tariffe”. Nelle more dell’emissione della tessera di riconoscimento di cui sopra, è possibile l’acquisto dell’abbonamento e l’accesso al servizio a fronte dell’esibizione della ricevuta di richiesta tessera rilasciata contestualmente all’atto di presentazione della richiesta stessa. In caso contrario i trasgressori saranno regolarizzati secondo quanto previsto dalla successiva sezione dedicata alle sanzioni.
Per i titoli di viaggio caricati su tessera elettronica il passeggero è tenuto a custodire ed esibire su richiesta del personale, oltre al documento di riconoscimento valido, anche lo scontrino/ricevuta di ricarica o l’email di conferma di acquisto (in formato cartaceo o tramite tablet/smartphone).
Alla scadenza della tessera, laddove vi sia caricato un abbonamento che abbia validità che eccede quella della tessera, il titolare deve richiedere l’emissione di una nuova tessera, entro i 60 giorni precedenti la scadenza della tessera; è possibile chiedere il trasferimento del residuo dell’abbonamento sulla nuova tessera, previa presentazione della richiesta presso i My-Link Point.

ART. 14 INCEDIBILITÀ DEI TITOLI DI VIAGGIO E DIVIETI GENERALI

La cessione dei titoli di viaggio non nominativi è vietata dopo la convalida, a bordo del treno e nelle fasi di salita e discesa dal treno, fino all’uscita della stazione. La cessione dei titoli di viaggio nominativi è sempre vietata. Il commercio dei titoli di viaggio non autorizzato da TRENORD è vietato e sarà perseguito a termini di legge. Il titolo di viaggio e i documenti personali di trasporto ceduti abusivamente o indebitamente acquistati od ottenuti decadono di validità, ai sensi dell’art. 24 del DPR 753/1980.

ART. 15 CONTROLLO DELLA REGOLARITÀ DEI TITOLI DI VIAGGIO

TRENORD effettua il controllo dei titoli di viaggio a bordo dei treni e nell’ambito delle stazioni, sia in ingresso che in uscita. Il controllo dei titoli di viaggio può avvenire a vista (titoli cartacei o magnetici) o tramite appositi dispositivi di verifica (biglietto ricaricabile chip-on-paper, tessere elettroniche, titoli acquistati in modalità Print@Home con PNR identificativo).
Nel caso in cui il titolo di viaggio non risulti valido, il passeggero verrà assoggettato alla normativa in vigore secondo quanto indicato nella sezione “Sanzioni” delle presenti Condizioni Generali di Trasporto.

ART. 16 ITINERARI, CALCOLO DEI PREZZI E APPLICAZIONE DELLE TARIFFE

I titoli di viaggio sono rilasciati, di norma, per la via chilometrica più breve congiungente la stazione di partenza con quella di destinazione richiesta dal passeggero, a condizione che sia prevista tra le soluzioni di viaggio offerte da TRENORD.
Laddove possibile, il passeggero può richiedere il rilascio del titolo di viaggio per la via chilometrica più lunga, pagando la tariffa maggiore rispetto all’itinerario prescelto e viaggiare indifferentemente sulla via più breve o su quella più lunga.
Nel caso di interruzioni di linea, TRENORD può autorizzare l’uso di un percorso alternativo alla stessa tariffa del viaggio originario, senza possibilità di effettuare fermate intermedie sul percorso deviato.
TRENORD applica le tariffe della delibera regionale e determina i prezzi, in funzione della distanza e del tipo di servizio offerto. Le distanze tra le stazioni dell’itinerario del viaggio sono quelle riportate nella Tavola Unificata delle polimetriche delle distanze tra le stazioni per il calcolo delle tariffe.
TRENORD stabilisce prezzi minimi per le singole tariffe valide nell’ambito del sistema tariffario regionale: il minimo applicabile, sia per la 1ª che per la 2ª classe, è corrispondente al prezzo intero del primo scaglione chilometrico salvo diverse indicazioni previste dalla normativa regionale in vigore. Per singole relazioni e determinati servizi possono essere applicati prezzi differenziati, indipendentemente dalle distanze percorse dal passeggero. In particolare, l’Allegato 4 riporta le norme tariffarie relative agli itinerari che ricadono sul territorio comunale di Milano.

ART. 17 CONTENUTO DEL TITOLO DI VIAGGIO

Sul titolo di viaggio sono, di norma, indicati:

L’Azienda ha facoltà di modificare le caratteristiche dei titoli di viaggio nonché di istituirne di nuovi, anche privi di alcune delle indicazioni precedentemente indicate.

ART. 18 CANALI DI VENDITA

La rete di vendita di Trenord si articola in diversi canali che vengono di seguito elencati e meglio dettagliati all’Allegato 6.

Canali di vendita diretti:

Canali di vendita indiretti: Presso i suddetti canali il passeggero può acquistare titoli di viaggio per gli spostamenti da effettuarsi in ambito regionale o sovra-regionale fra due o più regioni con un diverso livello di dettaglio consultabile sul sito internet oppure all’allegato 11 “Biglietti, Abbonamenti Tessere e Tariffe” sulle apposite tabelle di riepilogo.
I canali di vendita, anche in relazione ai sistemi di emissione di cui sono dotati, possono subire limitazioni circa la tipologia/supporto dei titoli disponibili alla commercializzazione.
Il passeggero può acquistare alcuni titoli di viaggio anche a bordo treno con le regole e le limitazioni riportate nelle presenti Condizioni Generali di Trasporto (Capitolo 5).

In caso di biglietteria chiusa ed emettitrici automatiche non disponibili o non funzionanti, una stazione è considerata comunque abilitata alla vendita di titoli di viaggio, se la rivendita di biglietti convenzionata, esterna alla stazione, è aperta e posizionata entro una distanza pari a 200 metri dalla stazione medesima.

ART. 19 MODALITÀ DI PAGAMENTO

L’acquisto del titolo di viaggio e degli eventuali servizi accessori si perfeziona solo con il pagamento integrale, da parte del passeggero, dei relativi corrispettivi.
Il corrispettivo del trasporto deve essere pagato in anticipo rispetto alla fruizione del servizio da parte del passeggero.
Al momento dell’acquisto del titolo di viaggio, il passeggero deve assicurarsi, sotto pena di decadenza di qualunque eventuale diritto, salvo quello al rimborso esercitabile ai sensi della Sezione 6, che esso corrisponda alla tariffa, alla tipologia, alla classe, al percorso e all’itinerario richiesti, al nominativo, al numero delle persone indicate.
Deve, inoltre, verificare che il prezzo pagato corrisponda a quello esposto sul titolo di viaggio e che nell’eventuale cambio della moneta non vi siano stati errori.
Il passeggero può provvedere al pagamento dei corrispettivi dovuti a TRENORD attraverso le seguenti modalità:

  1. Carte di debito, Carte di credito e Carte prepagate circuiti Pagobancomat, Visa, Mastercard, Maestro e American Express;
  2. Sportelli Bancomat: Intesa Sanpaolo, UBI Banca, Unicredit, Banco BPM;
  3. Home Banking Intesa San Paolo;
  4. Paypal;
  5. Satispay;
  6. Gift Card Trenord;
  7. Contanti, con i limiti quantitativi previsti dalle norme vigenti.
Non tutti i canali di vendita TRENORD consentono l’utilizzo indistinto di tutte le predette modalità di pagamento. L’utilizzo di carte prepagate, circuiti Pagobancomat o contanti non consente la combinazione con altre modalità di pagamento (ad esempio Voucher prepagati).

Non è possibile utilizzare per il medesimo acquisto: Per la modalità di acquisto dei titoli di viaggio on line sono previste le seguenti modalità: Presso le rivendite di biglietti convenzionate le modalità di pagamento saranno quelle consentite da ciascuna di esse.

ART. 20 IL RILASCIO DELLA FATTURA E LA DETRAZIONE SULL’ACQUISTO DI ABBONAMENTI

A seguito dell’entrata in vigore, dal 1° Gennaio 2019, dell’obbligo di Fatturazione Elettronica, le fatture per titoli di viaggio Trenord, vengono emesse in formato elettronico e inviate tramite il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate (SDI).
Per ottenere una fattura elettronica tramite il sistema di interscambio i clienti devono comunicare un indirizzo telematico: indirizzo mail PEC oppure un Codice destinatario.
Nel caso di acquisto di titoli di viaggio Trenord, i tempi per ottenere la fattura e le modalità per visualizzarla sono differenti a seconda del canale di acquisto utilizzato.
Se il titolo è acquistato in biglietteria, al Mylink point e sul sito on-line di Trenord ‘e-Store’ l’emissione della fattura avviene su esplicita richiesta del viaggiatore contestualmente all’acquisto; in caso di utilizzo di altri canali di vendita, l’emissione della fattura dovrà essere richiesta all’indirizzo fattureclienti@trenord.it entro 24 ore dall’acquisto del titolo di viaggio.
Nel solo caso in cui il cliente, in qualità di consumatore finale, non comunichi alcun indirizzo telematico, l’originale della fattura potrà essere consultato o scaricato dalla propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Sul sito internet di Trenord nella sezione Assistenza vengono specificate modalità operative e tempi di rilascio della fattura per ogni tipologia di canale di vendita.
Per usufruire delle detrazioni relative all’acquisto dell’abbonamento, i passeggeri sono tenuti a conservare i titoli di viaggio nominativi e la documentazione relativa all’acquisto. In caso di abbonamento caricato su tessera elettronica, la documentazione relativa all’acquisto consiste negli scontrini/ricevute di ricarica o email di conferma acquisto. Per i clienti con tessera nominativa, previa richiesta all’indirizzo mail: certificazionevendite@trenord.it, Trenord può predisporre documentazione certificativa contenente le indicazioni essenziali a qualificare il titolo di viaggio, nonché ogni altra informazione utile ad individuare il servizio reso. Maggiori informazioni sulle detrazioni per l’acquisto di abbonamenti sono consultabili sul sito internet di Trenord, nella sezione Assistenza.

CAPITOLO 4. LE MODIFICHE AI TITOLI DI VIAGGIO

ART. 21 LA SOSTITUZIONE DEL BIGLIETTO O DELL’ABBONAMENTO

Il passeggero in possesso di biglietto o abbonamento, se non diversamente stabilito dalle singole tariffe o da disposizioni particolari, può richiedere, presso qualsiasi biglietteria, la sostituzione del biglietto o dell’abbonamento non ancora utilizzato.
La variazione può riguardare:

Per i biglietti multicorsa la quota da considerare sarà pari alla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo dovuto per uno o più biglietti ordinari corrispondenti al numero di viaggi già utilizzati.
Per gli abbonamenti annuali è previsto il solo rimborso come da artt. 100, 101 e 102.
Nel caso in cui l’importo del titolo di viaggio emesso in sostituzione sia uguale o superiore a quello del titolo da cambiare, TRENORD non applicherà trattenuta.
Nel caso in cui l’importo del titolo di viaggio emesso in sostituzione sia inferiore a quello del titolo da cambiare, TRENORD applicherà il 10% di trattenuta sulla quota residua non impegnata nell’acquisto di nuovi titoli.

ART. 22 IL CAMBIO CLASSE

Il cambio classe dalla 2a alla 1a classe, per biglietti ordinari e per qualunque tratta, può essere preventivamente effettuato presso qualsiasi biglietteria o punto vendita e/o emettitrice automatica abilitati, pagando esclusivamente la differenza di prezzo fra le due classi, a tariffa competente, per il tratto richiesto.
Nel caso di abbonamento, è consentito inoltre il cambio di classe per singoli viaggi dietro pagamento della differenza di prezzo fra le due classi calcolata in base ai prezzi della corrispondente tariffa del biglietto ordinario.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano in ambito STIBM Milano-Monza.

ART. 23 LA CONGIUNZIONE E IL PROLUNGAMENTO DI PERCORSO

Il passeggero in possesso di titolo di viaggio valido può acquistare, presso qualsiasi biglietteria, emettitrice automatica e/o rivendita di biglietti convenzionata, un nuovo biglietto di congiunzione con origine da una qualsiasi stazione alla stazione di partenza o di prolungamento di percorso dalla stazione di destinazione ad altra qualsiasi stazione.
Tali modifiche saranno emesse a tariffa competente per il percorso eccedente, anche se il treno non effettua fermate nelle stazioni di congiunzione.
Se si è in possesso di biglietti a tariffa aeroportuale Malpensa o biglietti a tariffa aeroportuale transfrontaliera con arrivo o destinazione Malpensa (di cui agli art. 118-121 delle presenti Condizioni Generali di Trasporto), non è mai consentito l’acquisto né l’utilizzo di un biglietto di congiunzione e prolungamento.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano in ambito STIBM Milano-Monza.

ART. 24 LA MODIFICA DI ITINERARIO

Il passeggero che intenda modificare l’itinerario del suo titolo di viaggio potrà farne richiesta in biglietteria con le modalità previste dal precedente art. 21.

ART. 25 LA RINUNCIA AD UNA PARTE DEL VIAGGIO

Il passeggero, dopo aver convalidato il biglietto, può rinunciare a fruire dell’intera tratta acquistata o decidere volontariamente di cominciare/terminare il viaggio in una stazione antecedente quella della destinazione indicata sul titolo stesso senza diritto ad alcun rimborso.

CAPITOLO 5. ACQUISTO E CONVALIDA A BORDO TRENO

ART. 26 L’ACQUISTO A BORDO TRENO

È ammesso l’acquisto di biglietti a bordo dei treni, nel caso in cui un passeggero salga a bordo senza valido titolo di viaggio, da stazione:

  1. priva di qualsiasi canale di vendita;
  2. con biglietteria chiusa, con rivendite di biglietti convenzionate chiuse o aperte ma ad una distanza superiore ai 200 metri dalla stazione, ed emettitrici automatiche in modalità self-service non funzionanti.
Nei casi di cui ai precedenti punti a) e b) il titolo di viaggio verrà emesso senza alcuna maggiorazione. In mancanza di biglietteria aperta o emettitrice automatica non disponibile o non funzionante una stazione viene considerata comunque abilitata alla vendita di titoli di viaggio, se la rivendita di biglietti convenzionata esterna alla stazione è posizionata entro una distanza pari a 200 metri dalla essa.
È ammesso, inoltre, l’acquisto a bordo dei treni, nel caso in cui un passeggero salga a bordo senza valido titolo di viaggio, da stazione:
  1. dotata di biglietteria o rivendite di biglietti convenzionate aperte ad una distanza entro i 200 metri dalla stazione;
  2. dotata di emettitrici automatiche in modalità self-service funzionanti.
Nei casi di cui ai precedenti punti c) e d) il titolo di viaggio verrà maggiorato di un’esazione suppletiva pari a 3 volte il prezzo del biglietto ordinario di classe e fascia minima in vigore.
In tutti i suddetti casi il passeggero è obbligato a recarsi prontamente dal personale addetto al controllo per la regolarizzazione, diversamente, verrà sanzionato secondo quanto previsto dalla Sezione dedicata alle Sanzioni (Sezione 5).

Non è ammesso l’acquisto di biglietti a bordo treno nel caso in cui le stazioni siano dotate di varchi di accesso, funzionanti e presenziati da idoneo personale, elencati all’Allegato 4. Nel caso di varchi di accesso non funzionanti o non presenziati la stazione è da considerarsi priva degli stessi. Nei casi possibili, sopra descritti, a bordo treno possono essere acquistati esclusivamente i seguenti titoli di viaggio validi per il trasporto ferroviario sul territorio regionale: Queste due ultime tipologie possono essere acquistate a bordo treno solo se il passeggero è in possesso di un titolo di viaggio per sé o se lo acquista contestualmente.
Possono essere acquistati, inoltre, a bordo i titoli di viaggio transfrontalieri a Tariffa Transfrontaliera Regionale Svizzera (Ticino T651.17.1) – Italia (Regione Lombardia) le cui caratteristiche e norme di utilizzo sono descritte sul sito internet www.Trenord.it.
Non è mai consentito l’acquisto a bordo treno di: Nel caso in cui il personale addetto al controllo non sia in grado di erogare il resto sull’importo corrisposto, il personale Trenord rilascerà al passeggero apposita documentazione attestante l’importo dovuto; tale importo potrà essere riscosso dal passeggero,previa presentazione della documentazione presso una biglietteria Trenord.

ART. 27 IL CAMBIO CLASSE A BORDO TRENO

È ammesso l’acquisto a bordo dei treni di un biglietto di cambio classe qualora il passeggero, già in possesso di un biglietto oppure di un abbonamento validi, salga a bordo da stazione:

  1. priva di qualsiasi canale di vendita;
  2. con biglietteria chiusa, con rivendite di biglietti convenzionate chiuse o aperte ma ad una distanza superiore ai 200 metri dalla stazione, ed emettitrici automatiche in modalità self-service non funzionanti.
Nei casi di cui ai precedenti punti a) e b) il titolo di viaggio di cambio classe verrà emesso senza alcuna maggiorazione.

È ammesso inoltre l’acquisto a bordo dei treni di un biglietto di cambio classe, qualora il passeggero, già in possesso di un biglietto oppure di un abbonamento validi, salga a bordo da stazione:
  1. dotata di biglietteria o rivendite di biglietti convenzionate aperte ad una distanza entro i 200 metri dalla stazione;
  2. dotata di emettitrici automatiche in modalità self-service funzionanti.
Nei casi di cui ai precedenti punti c) e d) il titolo di viaggio di cambio classe verrà maggiorato di un’esazione suppletiva pari a 3 volte il prezzo del biglietto ordinario di corsa semplice di fascia e classe minima in vigore.
In tutti i suddetti casi il passeggero è obbligato a recarsi prontamente dal personale addetto al controllo per la regolarizzazione, diversamente, verrà sanzionato secondo quanto previsto dalla Sezione dedicata alle Sanzioni (Sezione 5). L’emissione del titolo di viaggio per cambio classe a bordo treno è consentita solo per tratti di linea aventi origine da stazioni nelle quali il treno effettua fermata per servizio passeggeri.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano in ambito STIBM Milano-Monza.

ART. 28 LA CONGIUNZIONE E IL PROLUNGAMENTO DI PERCORSO A BORDO TRENO

È ammesso l’acquisto a bordo dei treni di un biglietto di congiunzione o prolungamento di percorso qualora il passeggero, già in possesso di un biglietto oppure di un abbonamento validi, salga a bordo da stazione:

  1. priva di qualsiasi canale di vendita;
  2. con biglietteria chiusa, con rivendite di biglietti convenzionate chiuse o aperte ma ad una distanza superiore ai 200 metri dalla stazione, ed emettitrici automatiche in modalità self- service non funzionanti.
Nei casi di cui ai precedenti punti a) e b) il biglietto di congiunzione o prolungamento di percorso verrà emesso senza alcuna maggiorazione.
È ammesso inoltre l’acquisto a bordo dei treni di un biglietto di congiunzione o prolungamento di percorso, qualora il passeggero, già in possesso di un biglietto oppure di un abbonamento validi, salga a bordo da stazione:
  1. dotata di biglietteria o rivendite di biglietti convenzionate aperte ad una distanza entro i 200 metri dalla stazione;
  2. dotata di emettitrici automatiche funzionanti.
Nei casi di cui ai precedenti punti c) e d) il biglietto di congiunzione o prolungamento di percorso verrà maggiorato di un’esazione suppletiva pari a 3 volte il prezzo del biglietto ordinario di corsa semplice di fascia e classe minima in vigore.
In tutti i suddetti casi il passeggero è obbligato a recarsi prontamente dal personale addetto al controllo per la regolarizzazione, diversamente, il passeggero trovato fuori itinerario verrà sanzionato secondo quanto previsto dalla Sezione dedicata alle Sanzioni (Sezione 5).
La richiesta di un biglietto di congiunzione è consentita da una qualsiasi stazione alla stazione di partenza indicata sul titolo di viaggio e la richiesta di prolungamento è consentita dalla stazione di destinazione ad altra qualsiasi stazione, relativamente ai percorsi ferroviari nell’ambito del sistema tariffario regionale, tramite l’emissione di un nuovo biglietto a tariffa competente per il percorso eccedente. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in ambito STIBM Milano-Monza.

ART. 29 LA MODIFICA DI ITINERARIO A BORDO TRENO

È ammesso l’acquisto a bordo dei treni di un biglietto di modifica di itinerario qualora il passeggero, (già in possesso di biglietto o abbonamento validi) salga a bordo da stazione:

  1. priva di qualsiasi canale di vendita;
  2. con biglietteria chiusa, rivendite di biglietti convenzionate chiuse o aperte ma ad una distanza non funzionanti.
Nei casi di cui ai precedenti punti a) e b) il biglietto di modifica di itinerario verrà emesso senza alcuna maggiorazione.
È ammesso inoltre l’acquisto a bordo dei treni di un biglietto di modifica di itinerario, qualora il passeggero, già in possesso di un biglietto oppure di un abbonamento validi, salga a bordo da stazione:
  1. dotata di biglietteria o rivendite di biglietti convenzionate aperte ad una distanza entro i 200 metri dalla stazione;
  2. dotata di emettitrici automatiche in modalità self-service funzionanti.
Nei casi di cui ai precedenti punti c) e d) il biglietto di modifica di itinerario verrà maggiorato di un’esazione suppletiva pari a 3 volte il prezzo del biglietto ordinario di corsa semplice di fascia e classe minima in vigore.
In tutti i suddetti i casi il passeggero è obbligato a recarsi prontamente dal personale addetto al controllo per la regolarizzazione in quanto, diversamente, il passeggero trovato a percorrere la via più lunga qualora in possesso di un titolo di viaggio per l’itinerario più breve, verrà sanzionato secondo quanto previsto dalla Sezione dedicata alle Sanzioni (Sezione 5).
Nel caso in cui l’itinerario richiesto sia pari o inferiore a quello riportato sul titolo in possesso del passeggero il personale addetto al controllo non emetterà alcuna modifica, nel caso in cui l’itinerario richiesto dal passeggero sia di chilometraggio superiore, e generi un aumento di prezzo, rispetto al percorso in suo possesso, procederà all’emissione del biglietto di modifica di itinerario, calcolato come differenza di chilometri tra la via più breve riportata sul titolo da modificare e la via più lunga richiesta.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano in ambito STIBM Milano-Monza.

ART. 30 LA CONVALIDA A BORDO TRENO

È ammessa la convalida a bordo treno nei seguenti casi:

  1. qualora il passeggero sia salito da stazione con macchine convalidatrici non funzionanti o non presenti nella stazione di inizio del viaggio;
  2. qualora il passeggero abbia acquistato un biglietto di congiunzione/prolungamento in formato magnetico, con stazione di origine diversa da quella della stazione di partenza, in quanto le convalidatrici non riconoscono una stazione di origine diversa da quella indicata sul titolo di viaggio e di conseguenza non sono in grado di annullare elettronicamente il titolo.
Per la richiesta di convalida, il passeggero è tenuto a recarsi prontamente dal personale addetto al controllo, che provvederà all’annullamento del biglietto.
Non è mai ammessa la convalida a bordo treno se il passeggero è in possesso di titolo di viaggio a convalida manuale o di un titolo di viaggio acquistato on-line (sito Trenord o App) che preveda la convalida prima della salita a bordo del treno. Diversamente, il passeggero verrà regolarizzato secondo quanto previsto nella Sezione 5 dedicata alle Sanzioni.

SEZIONE 2
TARIFFE E TITOLI DI VIAGGIO

CAPITOLO 6. TITOLI DI VIAGGIO TRENORD

ART. 31 LE TARIFFE VALIDE NELL’AMBITO DEL SISTEMA TARIFFARIO REGIONALE

TRENORD adotta le tariffe emanate da Regione Lombardia a seguito di apposita Delibera, in funzione della distanza tra le stazioni di origine e destinazione dell’itinerario di viaggio richiesto, riportate nella Tavola Unificata delle polimetriche, pubblicata in seguito ad apposito Decreto regionale. Le specifiche relative alle varie tipologie di titoli di viaggio sono riportate in allegato alle presenti Condizioni Generali di Trasporto (Allegato 11 Biglietti, Abbonamenti. Tessere e Tariffe). All’Allegato 4 delle presenti Condizioni si dettagliano le norme di utilizzo dei titoli di viaggio nell’ambito del territorio comunale di Milano.

ART. 32 AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER BAMBINI, RAGAZZI E PERSONE OVER 60 E 65 ANNI

Fatte salvo le migliori condizioni previste da “Io viaggio in famiglia”, i ragazzi con età dai 4 ai 14 anni non compiuti viaggiano a tariffa ferroviaria regionale scontata del 50%.
I bambini di età inferiore ai 4 anni viaggiano gratuitamente. I biglietti sono acquistabili:

Le donne di età superiore ai 60 anni e gli uomini di età superiore ai 65 anni possono acquistare biglietti a tariffa ferroviaria regionale scontata del 20% nel rispetto della tariffa minima esistente.
I biglietti sono acquistabili: Gli aventi diritto alle riduzioni o agevolazioni per bambini, ragazzi e anziani devono essere muniti di un valido documento di riconoscimento comprovante l’età, in assenza del quale saranno regolarizzati secondo quanto previsto dalla Sezione dedicata alle Sanzioni (Sezione 5). Biglietti e agevolazioni per bambini, ragazzi e anziani non danno diritto al posto a sedere; a bordo di ogni convoglio sono comunque disponibili posti con priorità di accesso per persone a ridotta mobilità.
Per le agevolazioni valide in ambito STIBM Milano-Monza, vedasi quanto indicato all’art. 12.

ART. 33 LE TIPOLOGIE DEI TITOLI DI VIAGGIO

I titoli di viaggio ordinari sono i seguenti:

ART. 34 FORMATO DEI TITOLI DI VIAGGIO

I suddetti titoli di viaggio sono emessi su supporti e formati diversi, in base ai differenti sistemi di bigliettazione in uso presso il canale di vendita prescelto.
Vengono elencati in seguito i principali formati di titoli di viaggio esistenti:

ART. 35 VALIDITÀ DEI TITOLI DI VIAGGIO

I biglietti ordinari e i biglietti multicorsa soggetti a convalida non hanno scadenza se non validati, salvo quanto sotto riportato.
I biglietti non soggetti a convalida (ad esempio biglietti in modalità Print@home) hanno una validità definita dalle proprie caratteristiche commerciali.
I biglietti ordinari e i singoli biglietti del titolo multicorsa, una volta convalidati, acquisiscono validità oraria a seconda del chilometraggio come di seguito specificato:

I seguenti titoli di viaggio, indipendentemente dal formato nel quale vengono commercializzati, hanno le seguenti validità: Ad ogni adeguamento tariffario, i titoli di viaggio acquistati precedentemente a detto adeguamento conservano validità fino a sessanta giorni successivi all’entrata in vigore dello stesso. Decorso tale termine non possono essere utilizzati, salvo nei casi di abbonamento con validità residua. Periodi di utilizzazione diversi possono essere previsti dalle singole tariffe o da ulteriori disposizioni tariffarie.
I biglietti /carnet/abbonamenti di prima classe danno diritto a viaggiare anche in seconda classe. Per la validità dei titoli in ambito STIBM Milano-Monza, vedasi quanto indicato all’art. 12.

ART. 36 FERMATE INTERMEDIE

All’interno del percorso previsto dal titolo di viaggio in possesso del passeggero e nell’ambito della validità dello stesso, è consentita l’effettuazione di un numero illimitato di fermate intermedie.
Il passeggero che si trova in treno allo scadere della validità del titolo di viaggio può proseguire il viaggio già iniziato fino alla stazione di destinazione senza effettuare ulteriori fermate intermedie, se non per cambio con il primo treno utile.

ART. 37 CONVALIDA DEI TITOLI DI VIAGGIO

I biglietti soggetti a convalida devono essere obbligatoriamente convalidati all’inizio del viaggio, prima della partenza del treno utilizzato (o del primo giorno di utilizzo nel caso di multicorse o abbonamenti), mediante le apposite macchine convalidatrici, a seconda del formato del titolo di viaggio in possesso del passeggero.
I titoli di viaggio acquistati on line tramite Store Trenord alla pagina www.store.trenord.it o App Trenord e soggetti ad attivazione in modalità Tap&Go, devono essere convalidati prima della salita a bordo del treno su cui si intende viaggiare.
I passeggeri in possesso di titoli di viaggio a convalida manuale sono sempre obbligati, nel caso in cui non procedano alla convalida meccanica, ad apporre con inchiostro indelebile “stazione di partenza data e ora “, negli appositi spazi, prima dell’accesso al servizio.
Nel caso di stazioni dotate di varchi funzionanti la convalida manuale dovrà essere apposta prima del superamento dei varchi.
Gli abbonamenti che riportano inizio e fine validità non necessitano di convalida salvo inserire le proprie generalità quando previsto. Anche gli abbonamenti caricati su tessera elettronica devono essere convalidati. In tal caso, all’atto dell’acquisto, vengono fornite ai passeggeri tutte le informazioni necessarie per finalizzare il processo di acquisto e convalida.
È ammessa la convalida a bordo treno nei soli casi descritti dal precedente art. 30.

ART. 38 TITOLI DI VIAGGIO INTEGRATI

TRENORD adotta i titoli integrati deliberati da Regione Lombardia, previsti dalle norme vigenti. Nelle more dell’attuazione di quanto disciplinato dal Regolamento Regionale nr 4 del 6/6/2014, emette ed accetta a bordo dei treni i seguenti Titoli Integrati:

Nell’ambito tariffario definito dall’intesa tra Agenzia del Trasporto Pubblico Locale della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia e Regione Lombardia, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. XI/2088 del 31/07/2019, Trenord applica il sistema tariffario integrato STIBM Milano, Monza-Brianza.
TRENORD, inoltre, effettua accordi con altre aziende di Trasporto Pubblico Locale per offrire titoli di viaggio integrati, al fine di agevolare e incentivare la fruizione delle diverse modalità di trasporto pubblico.
Gli abbonamenti integrati prevedono sempre l’abbinamento alla tessera di riconoscimento “Io Viaggio” di cui all’art. 13, qualunque sia il formato in cui vengono emessi.
Tutte le tipologie di titoli di viaggio sopra menzionate e le loro caratteristiche commerciali vengono definite nel dettaglio nell’Allegato 11 “Biglietti abbonamenti, tessere e tariffe” nonché sul sito internet www.trenord.it

ART. 39 LE TARIFFE ED I BIGLIETTI PROMOZIONALI

TRENORD può rilasciare biglietti promozionali, a prezzi e condizioni agevolate, validi esclusivamente sulle tratte regionali di competenza, oppure integrati con altri vettori. TRENORD può altresì accordare facilitazioni di altro genere, ma non è obbligata, anche a parità di condizioni e di circostanze, ad estendere tali facilitazioni a tutti i richiedenti quando vi oppongano esigenze di servizio.
I biglietti promozionali non sono cumulabili con altre iniziative e scontistiche messe in atto da TRENORD.
Non sono ammesse modifiche ai titoli di viaggio promozionali (biglietti e abbonamenti) e per i medesimi non sono ammessi rimborsi.

ART. 40 TITOLI DI VIAGGIO A TARIFFA SOVRAREGIONALE

I titoli di viaggio a tariffa sovraregionale sono emessi da Trenord nelle seguenti tipologie:

I biglietti di qualsiasi chilometraggio emessi con l’applicazione della tariffa sovraregionale, hanno validità giornaliera (sono utilizzabili entro le 23.59 del giorno indicato) e necessitano di convalida, dalla quale acquisiscono una validità di 4 ore.
Per i suddetti titoli di viaggio si applicano le presenti Condizioni Generali di Trasporto, salvo per le norme non applicabili come esplicitato agli articoli dal 99 al 106 nonché agli articoli 113 e 114. Nelle presenti Condizioni Generali di Trasporto sono riportati i confini geografici ai fini dell’applicazione della tariffa sovraregionale (Allegato 3).

ART. 41 GLI ABBONAMENTI DI LUNGA PERCORRENZA TRENITALIA VALIDI SUI SERVIZI TRENORD.

I passeggeri che intendano effettuare viaggi sia sui treni nazionali che sui treni del trasporto regionale, possono acquistare abbonamenti mensili Frecciabianca, Intercity e Abbonamenti Freccia Rossa con estensione regionale, che consentono di effettuare nell’ambito della loro validità e sulla relazione riportata sugli stessi, viaggi illimitati anche sui treni regionali Trenord, nell’ambito di validità della tariffa ferroviaria regionale e per collegamenti da qualsiasi stazione della Regione Lombardia per destinazioni rientranti nei confini tariffari delle regioni Emilia Romagna, Liguria, Veneto e Piemonte. Il prezzo di tali abbonamenti è pari a quello del relativo abbonamento Frecciabianca, Intercity e Freccia Rossa incrementato del 5%.
Agli abbonamenti con estensione regionale si applicano le medesime condizioni di utilizzo previste per gli abbonamenti Frecciabianca, Intercity e Freccia Rossa a bordo dei treni di lunga percorrenza. Sono disponibili, inoltre, abbonamenti Alta Velocità mensili integrati validi per viaggi sui treni ad alta velocità, sui treni Trenord e su altri servizi di trasporto pubblico locale. Sul sito di Trenitalia sono pubblicate le diverse tipologie di abbonamenti in vendita nonché le norme di utilizzo (all’allegato 11 “Servizi di altri operatori validi sui servizi Trenord” sono descritte le principali caratteristiche dei titoli AV con estensione regionale e integrati).
A bordo dei treni regionali il passeggero dovrà attenersi alle norme delle presenti Condizioni Generali di Trasporto. I biglietti di corsa semplice validi per viaggiare sui treni di Lunga Percorrenza di Trenitalia di categoria IC, ES*, ES* City, non sono validi sui servizi Trenord. I viaggiatori muniti di tali biglietti, trovati a viaggiare sui treni di Trenord, saranno regolarizzati dal personale di bordo tramite l’emissione di un Modello 1001 per “Cambio Servizio Ferroviario” (CSF), e assoggettati al pagamento di un importo pari alla differenza di prezzo tra il biglietto in possesso del viaggiatore e la tariffa da applicare sui servizi Trenord, incrementato del sovraprezzo previsto (sanzione di € 8,00).
Il suddetto Modello1001 sarà rilasciato al viaggiatore sia nel caso in cui la regolarizzazione risulti superiore all’importo già corrisposto, sia nel caso la regolarizzazione risulti inferiore all’importo del biglietto originale, in questo caso si emetterà un Mod.1001 “senza prezzo”, in appoggio al titolo di viaggio rilasciato da Trenitalia.

ART. 42 LA CARTA PLUS LOMBARDIA: CONDIZIONI DI UTILIZZO

La Carta Plus è una tessera di trasporto che permette l’utilizzo di servizi ferroviari di Lunga Percorrenza (esclusi i servizi Freccia Rossa) Trenitalia nonché di servizi regionali in 1a classe e del servizio Aeroportuale Malpensa, se utilizzata in abbinamento ad un abbonamento di viaggio valido. La Carta Plus Lombardia può avere validità mensile oppure annuale ed è rilasciata solo ai passeggeri residenti in Lombardia. La Carta suddetta deve essere sempre abbinata ai seguenti abbonamenti mensili od annuali validi per itinerari all’interno dei confini tariffari, comprese le estensioni regionali:

Ambedue le suddette Carte (a validità mensile e a validità annuale) consentono di viaggiare in 2° classe sui treni a Lunga Percorrenza di Trenitalia esclusi i servizi FrecciaRossa senza la garanzia del posto, nonché in 1° classe dei treni regionali e sul collegamento aeroportuale Malpensa. La “Carta Plus Lombardia” se utilizzata in appoggio ad abbonamenti “Io Viaggio Ovunque in Lombardia” e/o ad abbonamenti caricati su tessera IVOL agevolata è rilasciata con validità limitata alla sola relazione dichiarata dal passeggero.
Nel caso di abbonamento Treno Città, la relazione dichiarata dal passeggero deve coincidere con quella prevista dalla validità del titolo di viaggio in appoggio.

SEZIONE 3
TIPOLOGIE DI TRASPORTO

CAPITOLO 7. IL TRASPORTO PER LE PERSONE CON DISABILITÀ E RIDOTTA MOBILITÀ

ART. 43 DIRITTO AL TRASPORTO

TRENORD applica norme di accesso e fruibilità non discriminatorie vigenti per il trasporto ferroviario regionale a favore delle persone con disabilità e di persone a mobilità ridotta, permanente o temporanea (ad es. persone con problemi di deambulazione, donne in gravidanza...), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1371/2007 Capo V mantenendo una costante relazione con le associazioni che rappresentano le suddette persone.
Il servizio ferroviario, nei suddetti casi, viene erogato senza costi aggiuntivi.

ART. 44 INFORMAZIONI PER IL TRASPORTO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E RIDOTTA MOBILITÀ

TRENORD garantisce l’informazione su:


L’elenco delle corse, delle linee e delle stazioni accessibili e la legenda relativa alle caratteristiche tecniche di accessibilità in autonomia o con assistenza, sono pubblicate nell’Orario Ufficiale e nell’apposita sezione informativa del sito internet dedicata alle persone con disabilità e/o a mobilità ridotta. Per le località in cui sono presenti barriere architettoniche e/o non sia previsto il servizio di assistenza vengono rese note le stazioni attrezzate più vicine.

Laddove si verifichi la mancanza di materiale idoneo al trasporto di persone con Mobilità ridotta, per servizi pubblicizzati in orario come servizi idonei, Trenord si impegna a rimborsare i titoli di viaggio nonché a riconoscere ai passeggeri un indennizzo pari al 50% del prezzo del biglietto.
In seguito alla richiesta di viaggio della persona con disabilità o a mobilità ridotta, TRENORD, in caso non sia possibile garantire i servizi di trasporto o accompagnamento, invierà comunicazione per iscritto, entro le 24 ore successive alla richiesta, sulle ragioni dell’adozione di tali decisioni.

ART. 45 ACCESSIBILITÀ

TRENORD garantisce l’accessibilità al servizio ferroviario regionale. Le condizioni necessarie per consentire la fruibilità del servizio sono:

Anche in mancanza di personale di accompagnamento dedicato, Trenord compirà tutti gli sforzi ragionevoli per consentire alle persone con disabilità o a mobilità ridotta di avere accesso al trasporto ferroviario. Nelle stazioni con varchi elettronici i passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta devono utilizzare il varco appositamente predisposto, generalmente ai lati dell’atrio, convalidare il titolo di viaggio e accedervi quando sarà completamente aperto.

ART. 46 ASSISTENZA NELLE STAZIONI E A BORDO

TRENORD, ove possibile, fornisce assistenza prima, durante e dopo il viaggio e assicura l’accessibilità ai treni alle persone con disabilità e/o a mobilità ridotta. La suddetta assistenza è erogata gratuitamente. In particolare, l’assistenza prevede tutti gli sforzi ragionevoli effettuati qualora la gravità della disabilità o della riduzione di mobilità della persona in questione non le consenta di usufruire del servizio ferroviario in modo autonomo e sicuro.

ART. 47 CONDIZIONI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA

Per usufruire del servizio di assistenza è necessario inviare la richiesta a TRENORD con almeno 48 ore di anticipo rispetto alla partenza del treno al numero verde 800.210.955 [attivo tutti i giorni dalle 8.15 alle 19.45]. Nei giorni feriali la richiesta di assistenza e di informazioni sul servizio può essere effettuata anche via mail al seguente indirizzo: disabili@trenord.it. In assenza di tale richiesta, TRENORD compie ogni ragionevole sforzo per fornire l’assistenza necessaria alle persone con disabilità o a mobilità ridotta per poter viaggiare.
Per consentire alle persone con disabilità o a mobilità ridotta la fruibilità del trasporto ferroviario, TRENORD, in determinate condizioni, ovvero quando non vengano soddisfatte le condizioni di accesso previste dal precedente art. 45, può richiedere che lo stesso sia accompagnato da una persona in grado di fornirgli l’assistenza necessaria. Nel caso di impossibilità del trasporto o nel caso in cui pervenga la richiesta di presenza di un accompagnatore, TRENORD fornisce la risposta scritta con le motivazioni entro le 24 ore successive alla richiesta.

ART. 48 RESPONSABILITÀ PER LA SICUREZZA IN VIAGGIO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

L’accesso ai passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta provvisti di sedia a rotelle è consentito in numero pari alle postazioni attrezzate per il trasporto, salvo eventuali altre limitazioni riguardanti la tratta percorsa. Se non sono previste postazioni attrezzate, è ammessa la presenza di un solo passeggero con disabilità e a mobilità ridotta provvisto di sedia a rotelle e/o accompagnatore a seguito. Il trasporto è comunque garantito tra due località attrezzate per l’accesso autonomo o assistito. La presenza di un numero di passeggeri con disabilità e/o a mobilità ridotta provvisti di sedia a rotelle, superiore al numero delle postazioni attrezzate per treno, per esempio in caso di gruppi/comitive con accompagnatori, è consentito solo a seguito di esplicita autorizzazione di TRENORD.

ART. 49 LE AGEVOLAZIONI PREVISTE

Sui servizi ferroviari Trenord, le persone con disabilità e/o a mobilità ridotta e i loro accompagnatori - dove previsti-, possono usufruire della Tessera IVOL agevolata, rilasciata da Regione Lombardia ai passeggeri residenti in Lombardia, le cui informazioni di dettaglio sono reperibili sul sito internet www.regione.lombardia.it.
Per l’acquisto di titoli del sistema tariffario regionale e per l’accesso ai propri servizi, compreso il servizio aeroportuale Malpensa Express, TRENORD riconosce valida la Carta Blu di Trenitalia, tessera gratuita nominativa, con validità non superiore ai 5 anni, riservata ai titolari dell’indennità di accompagnamento (Legge n. 18/80 e successive modificazioni ed integrazioni) e ai titolari di indennità di comunicazione (Legge n. 381/1970) residenti in Italia.
La Carta consente al titolare l’acquisto di un unico biglietto al prezzo intero previsto per il treno utilizzato, valido per sé e per il proprio accompagnatore.
Il biglietto deve essere esibito al personale addetto al controllo unitamente alla suddetta Carta e ad un documento di riconoscimento personale.
I passeggeri disabili e/o a mobilità ridotta possono provvedere all’acquisto, prolungo percorso e modifica di itinerario, nonché alla convalida del titolo di viaggio a bordo, per sé e/o per il proprio accompagnatore, senza sovrapprezzo e senza l’obbligo di presentarsi al personale addetto al controllo.

CAPITOLO 8. IL TRASPORTO PER LE PERSONE CHE VIAGGIANO IN COMITIVA

ART. 50 COME ACCEDERE AL SERVIZIO DI TRASPORTO

TRENORD concede condizioni tariffarie particolari a gruppi di almeno 10 persone che viaggiano insieme, sullo stesso percorso e nella medesima classe, esclusi i treni per i quali nell’Orario Ufficiale è indicata la nota di non ammissibilità.

ART. 51 LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PREVISTE

Alle comitive si applica lo sconto del 20% sulle tariffe valide nell’ambito del sistema tariffario regionale, nel rispetto della tariffa minima esistente.
Le comitive formate da ragazzi con età fino ai 14 anni non compiuti fruiscono della tariffa ragazzi pari al 50% delle tariffe valide nell’ambito del sistema tariffario regionale eccetto che in ambito STIBM Milano-Monza.
Non sono concesse gratuità, eccezione fatta per l’accompagnatore della persona con disabilità o a mobilità ridotta (un accompagnatore per persona) eccetto che in ambito STIBM Milano-Monza. I biglietti per comitive sono validi esclusivamente per viaggiare sui treni individuati in accordo con i richiedenti e seguono le stesse norme di utilizzo dei biglietti di corsa semplice indicate nelle presenti Condizioni Generali di Trasporto.
Sono previste, inoltre, agevolazioni alle comitive che viaggiano sul servizio aeroportuale Malpensa Express (sezione Servizio Aeroportuale Malpensa Express). Per informazioni sulle agevolazioni valide in ambito STIBM Milano-Monza vedasi quanto riportato all’art. 12.

ART. 52 LA PROCEDURA DI PRENOTAZIONE

La richiesta di prenotazione del viaggio in comitiva deve avvenire almeno 5 giorni lavorativi (feriali) prima dell’effettuazione del viaggio, tramite l’apposito “modulo richiesta comitive” disponibile sul sito www.trenord.it, nell’apposita sezione, che va compilato e inviato:

  1. via FAX al numero 0039 02.8511.4620
  2. via posta elettronica all’indirizzo comitive@trenord.it (tale indirizzo può essere altresì utilizzato per la richiesta di informazioni sul servizio).
La prenotazione dà diritto all’emissione di biglietti a tariffa agevolata per comitive, alle gratuità per gli accompagnatori di persone con disabilità, nonché all’ammissione a bordo sui treni richiesti. A seguito della prenotazione effettuata, il referente della comitiva effettuerà il pagamento dei biglietti tramite bonifico bancario o direttamente presso la biglietteria concordata durante le operazioni di prenotazione. Il referente della comitiva è responsabile del contegno tenuto dai passeggeri, nonché del loro comportamento generale, ed è tenuto ad assicurarsi, tra l’altro, che non vengano sporti dalle vetture bandiere, stendardi, cartelli e simili. L’organizzatore della comitiva risponde in solido con i componenti della comitiva delle somme dovute a TRENORD in caso di erronea tassazione, irregolarità, abusi e danni al materiale ferroviario ed agli impianti. Per i viaggi in comitiva, nel caso in cui, una volta confermata la prenotazione di un viaggio, venga proclamato uno sciopero o sia prevista una interruzione/limitazione del servizio, TRENORD contatterà il referente della comitiva per la riprogrammazione del viaggio o per il rimborso del prezzo totale dei titoli. Per quanto sopra non riportato si rimanda alla disciplina prevista dalle leggi in materia.

CAPITOLO 9. IL TRASPORTO PER LE PERSONE CHE VIAGGIANO CON BICICLETTA E DISPOSITIVI PER LA MICROMOBILITÀ AL SEGUITO

ART. 53 COME ACCEDERE AL SERVIZIO DI TRASPORTO

A bordo dei treni e servizi di TRENORD, secondo quanto indicato nell’Orario Ufficiale è possibile trasportare biciclette, monopattini, hoverboard, monowheel e altri dispositivi per la micromobilità, anche elettrici, evitando di arrecare intralcio agli altri passeggeri.
I dispositivi per micromobilità prima di salire a bordo devono essere spenti e chiusi (se pieghevoli); a bordo devono essere riposti sotto al sedile o nello lo spazio disponibile fra due sedili affiancati.
Le biciclette devono essere alloggiate all’interno dei vestiboli o negli appositi spazi, laddove disponibili. Sui treni su cui non siano presenti specifiche vetture per il trasporto di biciclette, è possibile caricare un massimo di 5 biciclette per carrozza (una per passeggero e comunque di lunghezza non superiore a 2 metri). Nei casi di particolare affollamento (per ridotto numero di posti offerti, ritardi, soppressioni, eventi speciali) è facoltà del personale addetto al controllo limitare l’accesso delle biciclette, anche nell’ipotesi in cui il treno da orario ne preveda il trasporto.
Il passeggero deve effettuare personalmente le operazioni di carico e scarico delle biciclette e dispositivi per la micromobilità ed è responsabile della custodia e degli eventuali danni causati alla propria ed altrui biciclette e dispositivi per la microbilità, al personale e al materiale di TRENORD, nonché a terzi.
In occasione di giornate e manifestazioni particolari TRENORD si riserva di emanare specifiche deroghe al numero di biciclette e alle modalità di trasporto a bordo dei treni tramite apposita comunicazione al pubblico, secondo le modalità previste all’art. 6.
Per il trasporto della bicicletta o di altri dispositivi di micromobilità il passeggero deve essere munito di “supplemento bicicletta”. L’acquisto del ‘supplemento bicicletta’ non è previsto nel caso di:

I gruppi di almeno 10 persone che intendano trasportare altrettante biciclette devono fare esplicita richiesta a TRENORD, nel rispetto della procedura prevista all’art. 52 delle presenti Condizioni Generali di Trasporto. Senza l’autorizzazione di TRENORD, il trasporto delle biciclette per i gruppi non è ammesso.
Il trasporto delle biciclette al seguito del passeggero non è ammesso a bordo dei mezzi del servizio automobilistico sostitutivo presente nell’Orario Ufficiale. Nell’ipotesi in cui TRENORD predisponga un servizio sostitutivo, a fronte di una anormalità nella circolazione ferroviaria, il servizio non è garantito.
Nelle stazioni con varchi elettronici i passeggeri con biciclette al seguito devono utilizzare il varco appositamente predisposto, generalmente ai lati dell’atrio, convalidare il titolo di viaggio e accedervi quando sarà completamente aperto.

ART. 54 LE TARIFFE PREVISTE

Per il trasporto delle biciclette deve essere acquistato il biglietto “supplemento bicicletta”, salvo promozioni in corso, utilizzabile su tutti i treni che effettuano servizi di trasporto nell’ambito del sistema tariffario regionale e valido per un numero illimitato di corse, nelle 24 ore successive alla prima convalida.
Il passeggero può utilizzare anche un “abbonamento bicicletta” annuale, un titolo di viaggio promozionale dedicato, valido per un anno dall’emissione ed utilizzabile per il trasporto della bicicletta sui treni indicati da Orario Ufficiale che effettuano il servizio nell’ambito del sistema tariffario regionale incluse le estensioni regionali.
Il suddetto titolo di viaggio è soggetto alle limitazioni previste dall’articolo 104. In alternativa al biglietto di supplemento, il passeggero, nel caso in cui riscontri un vantaggio potrà utilizzare per il trasporto della bicicletta un biglietto a tariffa ferroviaria regionale di seconda classe avente le medesime caratteristiche del biglietto in proprio possesso. Nell’ambito urbano ferroviario milanese per quanto attiene al trasporto biciclette valgono le Condizioni di Trasporto del vettore urbano, pertanto il passeggero con bicicletta al seguito dovrà munirsi del solo titolo di viaggio urbano in quanto la bicicletta è trasportata gratuitamente. Su tutti i treni della linea Suburbana S5 è previsto il trasporto bici gratuitamente durante tutti i weekend fermo restando le limitazioni previste nei casi descritti all’articolo 53. Per percorsi sovraregionali il cliente potrà avvalersi dell’apposito supplemento bici, utilizzabile fino alle ore 23.59 del giorno indicato sul biglietto previa convalida.
Per percorsi transfrontalieri Italia – Svizzera è possibile avvalersi dell’apposito biglietto bicicletta a tariffa transfrontaliera ridotta, le cui caratteristiche sono descritte nelle CGT Transfrontaliere Regionali consultabili sul sito www.trenord.it

CAPITOLO 10. IL TRASPORTO PER LE PERSONE CHE VIAGGIANO CON ANIMALI

ART. 55 COME ACCEDERE AL SERVIZIO DI TRASPORTO

È ammesso il trasporto gratuito di cani, gatti ed altri piccoli animali domestici in analogia a quanto disciplinato dall’art. 1138 del Codice Civile (massimo uno per persona), in 1ª e 2ª classe, custoditi nell’apposito contenitore di dimensioni non superiori a cm 70x30x50 e tale da escludere lesioni o danni sia ai passeggeri che alle vetture.
Il trasporto di un cane di qualsiasi taglia al guinzaglio è ammesso, previo pagamento della tariffa di riferimento, se l’animale è provvisto di museruola e se in possesso del certificato di iscrizione all’anagrafe canina. Il suddetto trasporto è ammesso sulla piattaforma con la sola esclusione delle fasce orarie dalle 7.00 alle 9.30 e dalle 17.30 alle 19.30 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì quando il trasporto è vietato. Le fasce orarie non si applicano ai cani al seguito di passeggeri con carta d’imbarco, su treni MXP diretti o provenienti dall’aeroporto.
I cani guida in accompagnamento ai passeggeri non vedenti viaggiano senza le limitazioni di cui al presente articolo. In nessun caso gli animali ammessi nelle carrozze possono occupare posti destinati ai passeggeri e non possono quindi sostare sui sedili. Qualora rechino disturbo agli altri passeggeri l’accompagnatore dell’animale, su indicazione del personale addetto al controllo, è tenuto ad occupare altro posto eventualmente disponibile o a scendere dal treno.
L’accompagnatore dell’animale ha l’obbligo di provvedere alla sorveglianza ed è responsabile di tutti i danni eventualmente prodotti dall’animale stesso. È vietato il trasporto di animali non domestici in analogia a quanto disciplinato dall’art. 1138 del Codice Civile.

ART. 56 LE TARIFFE PREVISTE

Per il trasporto dell’animale deve essere acquistato il biglietto “supplemento animale”, salvo promozioni in corso, utilizzabile, nelle fasce orarie previste, su tutti i treni che effettuano servizi di trasporto nell’ambito del sistema tariffario regionale e valido per un numero illimitato di corse fino al termine del servizio della giornata di convalida.
I cani guida in accompagnamento ai passeggeri non vedenti viaggiano gratuitamente.

CAPITOLO 11. IL TRASPORTO PER LE PERSONE CHE VIAGGIANO CON BAGAGLI E CON PASSEGGINI E CARROZZINE

ART. 57 IL TRASPORTO PER LE PERSONE CHE VIAGGIANO CON BAGAGLI

Il passeggero può portare con sé gratuitamente bagagli di dimensione non superiore a cm. 80x110x40, a condizione che non contengano sostanze maleodoranti, nocive o pericolose (ai sensi del Regolamento in materia di trasporti internazionali per ferrovia delle merci pericolose - RID - e delle leggi e regolamenti nazionali vigenti), che siano posti negli spazi messi a disposizione sul treno, che non rechino disturbo o danno agli altri passeggeri, che non ostacolino le attività di servizio del personale addetto al controllo e che non danneggino le vetture.
Possono inoltre essere considerate bagaglio le sostanze e gli articoli confezionati per la vendita al dettaglio e destinati ad uso personale e/o domestico, per esigenze sanitarie o per attività sportive o di svago.
Non sono ammessi al trasporto materiali o macchinari che possano prevedere nella loro struttura o durante il loro funzionamento sostanze pericolose.
TRENORD non effettua il servizio di spedizione bagagli.

ART. 58 IL TRASPORTO PER LE PERSONE CHE VIAGGIANO CON PASSEGGINI E CARROZZINE

Il passeggero può portare con sé gratuitamente passeggini e carrozzine e deve collocarli in posizione tale da non creare intralcio agli altri passeggeri.
Durante il viaggio è obbligatorio bloccare le ruote dei passeggini e delle carrozzine con i freni e provvedere alla loro custodia, per evitare spostamenti o cadute in caso di brusche frenate. Qualora il treno sia particolarmente affollato il passeggero deve chiudere il telaio del passeggino o della carrozzina e tenere in braccio o per mano il bambino.
Nelle stazioni con varchi elettronici i passeggeri con carrozzine e passeggini devono utilizzare il varco appositamente predisposto, generalmente ai lati dell’atrio, convalidare il titolo di viaggio e accedervi quando sarà completamente aperto.

SEZIONE 4
OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DI TRENORD E DEL PASSEGGERO

CAPITOLO 12. GLI OBBLIGHI DEL PASSEGGERO

ART. 59 ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI SUL SERVIZIO

Il passeggero, prima di acquistare il titolo di viaggio e in ogni caso prima di intraprendere il viaggio, deve informarsi sull’esistenza di possibili variazioni e modifiche della circolazione usufruendo dei canali e strumenti di informazione Trenord previsti e descritti agli art. 6 e segg. delle presenti Condizioni Generali di Trasporto. In caso di sciopero o di avverse condizioni atmosferiche che riducano o modifichino il servizio, il passeggero viene informato delle suddette circostanze tramite i canali informativi previsti dai precedenti art. 6 e segg. In particolare, in caso di sciopero l’informazione avviene nei modi e nelle forme previste dalla Legge n. 146/90 e s.m.i.

ART. 60 COMPORTAMENTO DEI PASSEGGERI E DEL PUBBLICO IN GENERE NELL’AMBITO FERROVIARIO ED IN PROSSIMITÀ DELLO STESSO

Chiunque si serva del servizio ferroviario regionale deve:

Salvo quanto previsto dalla Legge Regionale n. 6/2012 e s.m.i., nonché nei successivi articoli, i trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative di cui al D.P.R. n.753/1980 e s.m.i. TRENORD non risponde delle conseguenze derivanti dall’inosservanza di quanto previsto nelle disposizioni di cui sopra.

ART. 61 DIVIETO DI APERTURA DI PORTE ESTERNE E FINESTRINI DEI TRENI

È vietato accedere agli spazi non adibiti al servizio passeggeri, salvo i casi ammessi da TRENORD. È vietato aprire le porte esterne dei veicoli e salire o discendere dagli stessi quando non siano completamente fermi, salire o discendere dalla parte opposta a quella stabilita per il servizio passeggeri o da aperture diverse da quelle destinate (art. 25 DPR n. 753/1980 e s.m.i.). I trasgressori delle suddette disposizioni sono soggetti ad una sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16 L. 689/1981, pari ad euro 16,67 se il pagamento avviene contestualmente od entro 60 giorni dalla data di notificazione della medesima. Decorso il suddetto termine senza che il pagamento sia stato effettuato si provvederà ad emettere ordinanza d’ingiunzione con applicazione di una sanzione pari ad euro 50,00 oltre le spese di notifica.
È vietato aprire i finestrini dei veicoli senza l’assenso di tutti i passeggeri interessati.

ART. 62 DISPOSITIVI DI EMERGENZA

È vietato azionare, salvo in caso di grave ed incombente pericolo, i freni di emergenza, i segnali di allarme, i comandi per l’apertura di emergenza delle porte, asportare estintori e/o martelletti frangi vetro e manomettere qualsiasi altro dispositivo di emergenza installato nei veicoli e come tale evidenziato (art. 26 DPR n. 753/1980 e s.m.i.).
I trasgressori sono soggetti al pagamento di una sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16 della L. 689/1981, pari ad euro 516,00 se il pagamento avviene contestualmente od entro 60 giorni dalla data di notificazione della medesima. Decorso il suddetto termine senza che il pagamento sia stato effettuato si provvederà ad emettere ordinanza d’ingiunzione con applicazione di una sanzione pari ad euro 1.549,00 oltre alle spese di notifica.

ART. 63 DIVIETO DI LANCIARE OGGETTI DAI TRENI

È vietato gettare dai veicoli qualsiasi oggetto (art. 27 DPR n. 753/1980 e s.m.i.). I trasgressori della suddetta disposizione sono soggetti al pagamento di una sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16 della L. 689/1981, pari ad euro 16,67 se il pagamento avviene contestualmente od entro 60 giorni dalla data di notificazione della medesima. Decorso il suddetto termine senza che il pagamento sia stato effettuato si provvederà ad emettere ordinanza d’ingiunzione con applicazione di una sanzione pari ad euro 50,00 oltre alle spese di notifica. Ove il fatto avvenga con il veicolo in movimento, i trasgressori sono puniti con l’ammenda prevista da euro 25,00 a 258,00 o con l’arresto fino a due mesi (art. 27 terzo comma D.P.R.753/1980 e s.m.i.). Fatta salva l’eventuale responsabilità penale, i trasgressori rispondono altresì dei danni eventualmente arrecati a TRENORD o a terzi.

ART. 64 PERSONE ESCLUSE DALLE STAZIONI O DAI TRENI

Alle persone non espressamente autorizzate dall‘Azienda è vietato svolgere nelle stazioni o sui treni l’attività di venditore di beni e/o servizi (quali, a titolo non esaustivo, oggetti di qualunque tipo, promozione pubblicitaria, trasporto bagaglio del passeggero, effettuazione di sondaggi di opinione) o, di cantante, suonatore o simili e di fare raccolta di fondi a qualunque titolo (art. 30 DPR n. 753/1980 e s.m.i.). I trasgressori sono allontanati dagli impianti previo ritiro, se del caso, del titolo di viaggio senza il diritto ad alcun rimborso e sono soggetti al pagamento di una sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16 L. 689/1981, pari ad euro 16,67 se il pagamento avviene contestualmente od entro 60 giorni dalla data di notificazione della medesima. Decorso il suddetto termine senza che il pagamento sia stato effettuato si provvederà ad emettere ordinanza d’ingiunzione con applicazione di una sanzione pari ad euro 50,00 oltre alle spese di notifica.
Ove l’attività di vendita di beni avvenga, senza la prescritta autorizzazione della Società, con il concorso di più persone, i trasgressori sono soggetti ai sensi dell’art. 30 comma 4 del DPR 753/1980 e s.m.i. ad una sanzione in misura ridotta, in applicazione dell’art. 16 L. 689/1981, pari ad euro 516,00 se il pagamento avviene contestualmente od entro 60 giorni dalla data di notificazione della medesima. Decorso il suddetto termine senza che il pagamento sia stato effettuato si provvederà ad emettere ordinanza d’ingiunzione con applicazione di una sanzione pari ad euro 1.549,00 oltre alle spese di notifica.
È proibito, inoltre, viaggiare sui treni o accedere alle stazioni a chiunque:

I trasgressori possono essere esclusi dai treni senza diritto ad alcun rimborso per il percorso ancora da effettuare, ovvero allontanati dalle stazioni; qualora i medesimi non ottemperino alle prescrizioni d’ordine del personale addetto al controllo sono assoggettati ai sensi degli artt. 31 e 17 del DPR 753/1980 e s.m.i. ad una sanzione in misura ridotta, in applicazione dell’art. 16 della L. 689/1981, pari ad euro 16,67 se il pagamento avviene contestualmente od entro 60 giorni dalla data di notificazione della medesima. Decorso il suddetto termine senza che il pagamento sia stato effettuato si provvederà ad emettere ordinanza d’ingiunzione con applicazione di una sanzione pari ad euro 50,00 oltre alle spese di notifica. Le persone malate o ferite che possano arrecare danno agli altri passeggeri possono essere escluse dai treni e dai veicoli nonché dai locali delle stazioni, salvo il caso in cui il trasporto di queste persone possa avere luogo, prendendo posto, sotto custodia, in veicoli o compartimenti riservati.
Fanno eccezione le persone di cui alla Legge 30 marzo 1971, n.118, gli invalidi per causa di guerra, di lavoro e di servizio, nonché i non vedenti o non udenti.
È possibile proibire l’utilizzo del servizio di trasporto alle persone che per età, condizioni fisiche o per manifesta incapacità ad utilizzare correttamente i servizi stessi, possano arrecare danno a sé o agli altri ovvero ai veicoli o agli impianti (art. 32D.P.R.753/1980 e s.m.i.).

ART. 65 DIVIETO DI FUMO

Nelle aree di attesa, nei locali chiusi delle stazioni e in ogni luogo in cui sia espressamente indicato il divieto di fumare e sui veicoli ferroviari è vietato fumare, ai sensi dell’art. 51 della L. 3/2003.
Su tutti i treni Trenord è inoltre vietato l’utilizzo di sigarette elettroniche. I contravventori sono soggetti ad una sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16 L. 689/1981, pari ad euro 55,00 se il pagamento avviene contestualmente od entro 60 giorni dalla data di notificazione della medesima. Decorso il suddetto termine senza che il pagamento sia stato effettuato si provvederà ad emettere ordinanza d’ingiunzione con applicazione di una sanzione pari ad euro 275,00 oltre alle spese di notifica. L’importo minimo e massimo della sanzione è raddoppiato qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni. In tale caso l’importo della sanzione in misura ridotta è pari ad euro 110,00 se il pagamento avviene contestualmente od entro 60 giorni dalla data di notificazione della medesima. Decorso il suddetto termine senza che il pagamento sia stato effettuato si provvederà ad emettere ordinanza d’ingiunzione con applicazione di una sanzione pari ad euro 550,00 oltre alle spese di notifica.
I clienti che rifiutino di attenersi a tale regola di comportamento ed agli inviti del personale di bordo, dovranno essere regolarizzati con una sanzione in misura ridotta, in applicazione dell’Art.17 del DPR 753/80 e s.m.i., pari ad euro 16,67 se il pagamento avviene contestualmente od entro 60 giorni dalla data di notificazione della medesima. Decorso il suddetto termine senza che il pagamento sia stato effettuato si provvederà ad emettere ordinanza d’ingiunzione con applicazione di una sanzione pari ad euro 50,00 oltre alle spese di notifica.

ART. 66 DIVIETO DI DANNEGGIARE, DETERIORARE, INSUDICIARE BENI AZIENDALI

Chiunque danneggi, deteriori o insudici i veicoli, i locali o gli ambienti della ferrovia, nonché i loro arredi o accessori, è soggetto ai sensi dell’art. 29 del DPR 753/1980 e s.m.i. ad una sanzione in misura ridotta, in applicazione dell’art. 16 L. 689/1981, pari ad euro 16,67 se il pagamento avviene contestualmente od entro 60 giorni dalla data di notificazione della medesima. Decorso il suddetto termine senza che il pagamento sia stato effettuato si provvederà ad emettere ordinanza d’ingiunzione con applicazione di una sanzione pari ad euro 50,00 oltre alle spese di notifica. In aggiunta alla suddetta sanzione si procederà alla richiesta del risarcimento del danno arrecato. La sanzione non si applica quando gli atti vengono compiuti da chi è colto da improvviso malore, fermo restando l’obbligo del risarcimento dell’eventuale danno arrecato (art. 29 D.P.R.753/1980 e s.m.i.).

ART. 67 DIVIETO DI PORTARE ARMI DA FUOCO

È vietato portare con sé sui treni armi da fuoco cariche e non smontate. Le munizioni di dotazione devono essere tenute negli appositi contenitori e accuratamente custodite. Il divieto non è applicabile agli agenti della forza pubblica nonché agli addetti alla sorveglianza in ambito ferroviario (art. 33 DPR 753/1980 e s.m.i.). I trasgressori sono soggetti ad una sanzione in misura ridotta, in applicazione dell’art. 16 L. 689/1981, pari ad euro 77,33 se il pagamento avviene contestualmente od entro 60 giorni dalla data di notificazione della medesima. Decorso il suddetto termine senza che il pagamento sia stato effettuato si provvederà ad emettere ordinanza d’ingiunzione con applicazione di una sanzione pari ad euro 232,00 oltre alle spese di notifica.

ART. 68 DENUNCIA DI TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE E NOCIVE

È vietato il trasporto di merci pericolose e nocive, definite tali dal Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovie (RID) di cui all’Allegato 1 dell’appendice C della Convenzione sui trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), salvo regolare autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’art. 35 del DPR 753/1980 e s.m.i.
Chiunque senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, trasporti o presenti al trasporto merci pericolose, ovvero non rispetti le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione è punito con l’ammenda da 5.000 euro a 15.000 euro e l’arresto fino a sei mesi (art. 35 comma 8 del DPR.753/1980 e s.m.i.).

ART. 69 AZIONI CONTRO TRENORD

Soltanto il passeggero in possesso di un titolo di viaggio valido ha diritto di avanzare contro Trenord azioni per le casistiche previste dalla normativa vigente.

CAPITOLO 13. GLI OBBLIGHI E LE RESPONSABILITÀ DI TRENORD

ART. 70 RESPONSABILITÀ PER RITARDI, SOPPRESSIONI, INTERRUZIONI DI LINEA E MANCATE CORRISPONDENZE

La responsabilità per ritardi, soppressioni, interruzioni di linea e mancate corrispondenze è disciplinata dal Regolamento CE n. 1371/2007 recante: “Diritti ed obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”.
In particolare, ai sensi e alle condizioni di cui al citato Regolamento, il passeggero avrà diritto a rimborsi, itinerari alternativi, indennità per il prezzo del biglietto ed assistenza, siccome disciplinati negli articoli delle Sezioni 6 e 7 delle presenti Condizioni Generali. Maggiori dettagli sono riportati agli artt. 99 e seguenti.

ART. 71 RESPONSABILITÀ PER IL COMPORTAMENTO DEL PERSONALE FERROVIARIO

TRENORD non risponde dell’operato del proprio personale e delle altre persone di cui si serve per eseguire il trasporto quando operino dietro richiesta del passeggero per prestazioni che non competono a TRENORD stessa o quando operino al di fuori delle mansioni loro attribuite dalla legge, dai regolamenti, da ordini di servizio ovvero da contratto di lavoro.

ART. 72 RESPONSABILITÀ PER INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DI POLIZIA, DOGANA, SANITÀ E SIMILI

TRENORD non risponde delle conseguenze derivanti dall’inosservanza, da parte del passeggero, delle prescrizioni degli agenti ferroviari in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio con particolare riferimento al DPR 753/1980, nonché quelle degli Agenti di polizia, dogana, sanità e simili.

ART. 73 RESPONSABILITÀ PER DANNO

  1. Ai bagagli e animali
    Le cose e gli animali ammessi al trasporto restano esclusivamente sotto la custodia del passeggero. TRENORD risponde nei casi di perdita totale o parziale o danni durante il viaggio a seguito di incidente se delle conseguenze dell’incidente TRENORD stessa è tenuta a rispondere, ovvero nel caso in cui la perdita o danno sia dovuta a colpa di TRENORD.
    Il passeggero deve far immediatamente constatare il danno, a seconda delle circostanze in cui lo stesso è avvenuto (a bordo o in stazione), al personale addetto al controllo.
    Agli effetti della responsabilità, TRENORD non risponde degli oggetti di valore eventualmente contenuti nei bagagli (ad esempio, numerario, carte valori, oggetti d’arte e di antichità, oggetti preziosi ed assimilati).
  2. Alle attrezzature mobili delle persone con disabilità
    TRENORD, risarcirà integralmente il valore pecuniario del danno riportato alle attrezzature per la mobilità o altre attrezzature specifiche per le persone con disabilità o a mobilità ridotta per propria responsabilità ai sensi dell’art. 25 del Regolamento CE n. 1371/2007.
    Il passeggero deve far immediatamente constatare il danno, a seconda delle circostanze in cui lo stesso è avvenuto (a bordo o in stazione), al personale addetto al controllo.
  3. Alle biciclette
    TRENORD non si assume responsabilità per la custodia delle biciclette caricate sul treno e non risponde per eventuali danni che venissero rilevati alle stesse per fatto ad essa non imputabile. TRENORD, nel caso in cui dall’incidente a essa imputabile derivi la distruzione o lo smarrimento, della bicicletta, corrisponde, su richiesta del passeggero un importo sino ad un massimo di euro 200,00 a bicicletta, fatta salva la dimostrazione di un maggior danno. Il passeggero deve far immediatamente constatare il danno, a seconda delle circostanze in cui lo stesso è avvenuto (a bordo o in stazione), al personale addetto al controllo.
  4. Alle persone
    Se il passeggero subisce un danno alla propria persona causato da un incidente che sia in relazione con l’esercizio ferroviario, TRENORD ne risponde ai sensi degli art. 11 e segg. del Regolamento (CE) 1371/2007, salvo gli esoneri di cui all’art. 26 dell’Allegato 1 del soprarichiamato Regolamento. Il passeggero deve far immediatamente constatare il danno, a seconda delle circostanze in cui lo stesso è avvenuto (a bordo o in stazione), al personale addetto al controllo. In caso di decesso o lesioni di un passeggero, TRENORD effettua, senza indugio e in ogni caso entro quindici giorni dall’identificazione della persona fisica avente diritto al risarcimento, i pagamenti anticipati eventualmente necessari per soddisfare le immediate necessità economiche proporzionalmente al danno subito, ai sensi dell’art. 13 del Reg. (CE) 1371/2007. Senza pregiudizio del precedente comma, un pagamento anticipato non è inferiore a 21.000,00 euro per passeggero in caso di decesso. Un pagamento anticipato non costituisce riconoscimento di responsabilità e può essere detratto da qualsiasi ulteriore importo dovuto sulla base del Regolamento sopracitato, ma non è retribuibile, salvo nei casi in cui il danno è dovuto a negligenza o errore del passeggero o quando il beneficiario del pagamento anticipato non è la persona avente diritto al risarcimento.

ART. 74 ACCERTAMENTO SANITARIO DEI DANNI ALLE PERSONE

Nel caso di danno alla persona del passeggero, constatato dagli agenti ferroviari nel corso del trasporto, o in qualunque momento ad essi denunciato, TRENORD ha la facoltà di sottoporre il danneggiato ad un accertamento sanitario obiettivo in merito alla sussistenza ed entità delle lesioni apparenti. Il sanitario incaricato redige regolare referto, di cui il danneggiato può richiedere copia.

ART. 75 RESPONSABILITÀ IN CASO DI INCIDENTI NUCLEARI

Per danni conseguenti ad un incidente nucleare, da qualunque causa determinato, si applicano le disposizioni di cui all’art. 50 dell’Allegato 1 richiamato dall’art. 11 del Reg. (CE) N. 1371/2007 e dalla legge 31 dicembre 1962, n.1860 e del Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n.519.

ART. 76 AZIONI LEGALI

  1. Termini e decorrenza della prescrizione delle azioni
    1. Le azioni derivanti dal Contratto di Trasporto sono regolate dall’art. 60 dell’Allegato 1 richiamato dall’art. 11 del Reg. (CE) N. 1371/2007.
      Pertanto, le azioni di risarcimento danni, fondate sulla responsabilità del trasportatore in caso di morte o di ferimento di passeggeri, si prescrivono:
      1. per il passeggero, in tre anni a decorrere dal giorno successivo a quello dell’incidente;
      2. per gli altri aventi diritto, in tre anni a decorrere dal giorno successivo a quello del decesso del passeggero, purché questo termine non oltrepassi il limite di cinque anni a decorrere dal giorno successivo a quello dell’incidente.
    2. Le altre azioni originate dal Contratto di Trasporto si prescrivono in un anno.
      Tuttavia, la prescrizione è di due anni se si tratta di un’azione per un danno che derivi da un atto o da un’omissione commessi o con l’intento di provocare tale danno, o temerariamente e con la consapevolezza che un tale danno ne sarebbe probabilmente potuto derivare.
    3. La prescrizione prevista al punto 2 decorre per l’azione:
      1. d’indennità per perdita totale, dal quattordicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto all’articolo 22, paragrafo 3 dell’Allegato I al Reg. (CE) n. 1371/2007;
      2. d’indennità per perdita parziale, avaria o ritardo nella riconsegna, dal giorno in cui la consegna è stata effettuata;
      3. in tutti gli altri casi concernenti il trasporto dei passeggeri: dal giorno di scadenza di validità del titolo di trasporto.
    4. Il giorno indicato come inizio della prescrizione non è mai compreso nel computo dei termini.
  2. Contestazione della responsabilità
    Anche se TRENORD contesta la sua responsabilità in ordine alle lesioni fisiche causate ad un passeggero che ha trasportato, essa compie ogni ragionevole sforzo per prestare assistenza ad un passeggero che avvii un’azione per risarcimento danni contro terzi.

ART. 77 ASSICURAZIONE

Nel rispetto della normativa in vigore ed in conformità con quanto disposto dall’art.12 del Regolamento (CE) n. 1371/2007, TRENORD garantisce di essere adeguatamente assicurata, nonché di aver sottoscritto intese equivalenti ai fini della copertura delle responsabilità che le incombono in virtù del suddetto Regolamento.

SEZIONE 5
LE SANZIONI

CAPITOLO 14. LE FATTISPECIE PREVISTE

ART. 78 TITOLO DI VIAGGIO NON VALIDO O PASSEGGERO SPROVVISTO DI TITOLO DI VIAGGIO (ART.46 L.R. N. 6/2012 S.M.I.)

Il passeggero che in corso di viaggio o in arrivo nelle stazioni, risulti essere:

è assoggettato al pagamento di una sanzione pari a 100 volte il prezzo del biglietto ordinario di fascia e classe minima. Tale sanzione è applicata nella misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista (Tariffa minima di 2° classe x 100/3) oltre al pagamento del biglietto ordinario così calcolato:
  1. dalla stazione di partenza a quella dichiarata dal passeggero e comunque non oltre la località di destinazione del treno;
  2. dalla stazione di partenza alla stazione immediatamente successiva a quella nella quale è stata accertata la violazione se il passeggero decide di scendere;
  3. dalla stazione di partenza a quella di destinazione del treno in caso di mancata dichiarazione.
Nel caso in cui il personale sia in grado di accertare la stazione di salita del passeggero (visto salire), il prezzo del titolo di viaggio sarà calcolato a partire da quest’ultima località.
La suddetta sanzione, a cui vanno aggiunte le spese di procedimento, quantificate in base al Regolamento Regionale 10/06/2014 n. 4 art. 31 comma 7, si applica quando il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notificazione della medesima.
Ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 689/1981 la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore, in caso contrario gli estremi della violazione debbono essere notificati all’interessato residente in Italia entro il termine di novanta giorni dalla data dell’accertamento. Se il passeggero paga entro 5 giorni dalla notificazione della sanzione o in caso di contestuale pagamento al personale addetto, la sanzione dovuta viene ulteriormente ridotta del trenta per cento (Tariffa minima di 2°cl x 100/3) – 30%, oltre alle spese del procedimento e al pagamento del prezzo del biglietto calcolato secondo i criteri soprariportati.
In caso di pagamento nelle mani del personale addetto al controllo, quest’ultimo redigerà apposita quietanza rilasciandone una copia nelle mani del passeggero sanzionato in riscontro dell’avvenuto pagamento.
Ove il passeggero sanzionato non corrisponda il dovuto, ai fini dell’elevazione del Verbale di Accertamento, lo stesso è tenuto a declinare al personale preposto le proprie generalità.
Nel caso il passeggero inadempiente rifiuti di declinare le proprie generalità o declini dubbie o false generalità, ovvero nel caso manifesti comportamenti minacciosi e aggressivi mettendo in pericolo l’incolumità dei passeggeri o del personale ferroviario, nonché nelle ipotesi di allontanamento previste dal D.P.R. 753/80, il personale addetto al controllo richiede l’intervento delle Forze dell’Ordine/Polfer che interverranno per confermare le generalità del viaggiatore, sul posto o con accompagnamento presso l’ufficio qualora ne ricorrano le condizioni, consentendone la regolarizzazione, e nel caso risulti necessario, tutelando l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in ambito ferroviario.
Viene garantita la prosecuzione del viaggio per i minori e le persone con disabilità e ridotta mobilità. Nel caso di mancato pagamento entro il termine di 60 giorni dalla notificazione della violazione, la sanzione ammonterà a 100 volte il prezzo del biglietto ordinario di fascia e classe minima oltre alle spese di procedimento e alle spese di notifica dell’ordinanza di ingiunzione.
L’ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo, conferendo la possibilità a TRENORD di provvedere coattivamente all’incasso delle somme dovute e conseguente esecuzione forzata. Avverso l’ordinanza di ingiunzione è ammessa opposizione nelle forme e nei modi previsti dalla Legge 689/81. Il passeggero regolarizzato per una delle casistiche sopraelencate, ed in possesso di un abbonamento ancora valido, sarà invitato dal personale addetto al controllo a provvedere alla regolarizzazione dell’abbonamento stesso, affinché sia utilizzabile propriamente nell’ambito della sua validità residua.

ART. 79 VIAGGIO IN CLASSE SUPERIORE

Il passeggero che risulti in possesso di un titolo di viaggio di classe inferiore a quella utilizzata, senza averne richiesto la regolarizzazione, è assoggettato al pagamento di una sanzione in misura pari alla metà di quella prevista per il caso in cui lo stesso sia sprovvisto di titolo di viaggio; per il resto si applica quanto previsto dal precedente art. 78 ad eccezione del prezzo del biglietto che sarà di importo pari alla differenza tra la seconda e la prima classe.

ART. 80 MANCANZA DI TITOLO DI VIAGGIO AI TORNELLI O ALLA STAZIONE DI DISCESA

Nel caso in cui la mancanza di valido titolo di viaggio venga accertata in uscita ai tornelli, ove presenti, oppure nell’ambito della stazione di discesa, limitatamente alle banchine, il passeggero è assoggettato alle sanzioni di cui al precedente art. 78 ad eccezione del prezzo del biglietto che sarà sempre calcolato sull’intero percorso, dalla stazione di origine corsa del treno dichiarata dal passeggero o, solo in caso di mancanza di tale dichiarazione, dalla stazione di origine corsa dell’ultimo treno giunto in stazione.

ART. 81 ACCESSO ABUSIVO AI TORNELLI IN ENTRATA

Coloro che superino abusivamente in ingresso i tornelli installati nelle stazioni (es. scavalcando i tornelli, accodandosi ai passeggeri che validano il proprio titolo di viaggio etc.) sono assoggettati alla sanzione prevista dall’art. 17 del DPR n. 753/1980. Pertanto ai suddetti trasgressori sarà applicata una sanzione in misura ridotta in applicazione dell’art. 16 L.689/1981, pari ad euro 16,67 se il pagamento avviene contestualmente od entro 60 giorni dalla data Decorso il suddetto termine senza che il pagamento sia stato effettuato, si provvederà ad emettere ordinanza d’ingiunzione con applicazione della sanzione pari ad euro 50,00 oltre alle spese di notifica.

ART. 82 ABBONAMENTI COMPILATI MANUALMENTE IN MODO IRREGOLARE

Nel caso di abbonamento compilato manualmente in modo irregolare, con indicazione di itinerario superiore al prezzo pagato per il titolo di viaggio esibito, il personale addetto al controllo rettificherà la tratta di competenza indicando il reale percorso coincidente con il chilometraggio del titolo in suo possesso, apponendo una propria sigla e il proprio numero di matricola, e assumerà i seguenti provvedimenti:

Il personale addetto al controllo, in ogni caso, prenderà nota del numero del titolo di viaggio ed avrà l’obbligo di consegnare un rapporto informativo agli uffici competenti per la valutazione di azioni diverse, penali e civili in caso di recidiva.
Nel caso di abbonamento compilato manualmente in modo irregolare, con validità temporale incompatibile con la convalida effettuata e pertanto materialmente alterato, il personale addetto al controllo ritirerà l’abbonamento ed il passeggero sarà sanzionato secondo quanto indicato al precedente art. 78. I casi sopradescritti non sono applicabili qualora il passeggero sia in possesso di titoli di viaggio integrati. In tali casi il passeggero dovrà essere considerato e regolarizzato semplicemente come sprovvisto, senza essere assoggettato al ritiro del titolo di viaggio.

ART. 83 RAVVEDIMENTO OPEROSO PER ABBONATI (ART. 46 L.R. N.6/2012 S.M.I.)

Il passeggero sprovvisto di abbonamento valido, che dichiari però di esserne in possesso, sarà assoggettato al pagamento di un biglietto ordinario di corsa semplice per la tratta coincidente con quella dell’abbonamento (qualora il passeggero sia in possesso di un abbonamento intera rete o di area, il biglietto dovrà essere emesso per la tratta effettuata) e alla contestuale elevazione della sanzione come regolamentata al precedente art. 78, con esclusione del prezzo del biglietto, qualora sia pagato direttamente a bordo treno.
Nell’ipotesi in cui il viaggiatore a bordo treno non sia in grado di pagare il prezzo del biglietto, il personale addetto al controllo emetterà il verbale di accertamento indicando sia l’importo della sanzione sia l’importo relativo al biglietto dovuto. Al momento della presentazione, presso una biglietteria TRENORD o un MyLink Point, dell’abbonamento in corso di validità (con le modalità sotto riportate), si provvederà ad emettere il biglietto dovuto dietro corresponsione dell’importo da parte del passeggero (timbrato con la dicitura annullato per vietarne un utilizzo improprio) oltre che annullare la sanzione prevista dal verbale di accertamento.
Se il passeggero entro 5 giorni dalla data di elevazione della sanzione si presenta presso:

dimostrando di possedere l’abbonamento in corso di validità, per la tratta effettuata, dietro esibizione del titolo di viaggio in originale (accompagnato da una fotocopia del medesimo) non verrà assoggettato al pagamento della sanzione prevista nel verbale di accertamento che pertanto verrà annullato.
La procedura di ravvedimento operoso non è attuabile nel caso in cui il passeggero rifiuti di ricevere e firmare il verbale di accertamento della sanzione.
Nel caso la sanzione sia rilasciata a passeggero minore di anni quattordici, il ravvedimento operoso sarà applicabile a decorrere dalla data di avvenuta notifica del verbale di accertamento all’esercente la potestà genitoriale o ai tutori legali.
Il ravvedimento operoso può essere esercitato esclusivamente presso le biglietterie Trenord o i My Link Point.

ART. 84 REITERAZIONE DELLA SANZIONE (ART.46 L.R. N. 6/2012 S.M.I.)

In caso di reiterazione, entro 3 anni, delle violazioni di cui ai precedenti articoli dal 78 all’83 e ai successivi dall’85 al 90 la sanzione prevista è raddoppiata.

ART. 85 USO DI BIGLIETTO ORDINARIO, MULTICORSA, GIORNALIERO, PLURIGIORNALIERO O ABBONAMENTO SETTIMANALE ALTERATO O CONTRAFFATTO

Nel caso di uso di biglietto ordinario, biglietto multicorsa, giornaliero, plurigiornaliero o abbonamento settimanale alterato o contraffatto, il trasgressore sarà assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa nella misura ridotta pari ad euro 206,00, ai sensi dell’art. 465 comma 1 c.p. come depenalizzato oltre ad una penale di euro 50,00 ai sensi dell’art. 1382 e segg. del Codice Civile tenuto conto del danno causato all’Azienda oltre alle spese di procedimento, se il pagamento avviene entro e non oltre 60 giorni dalla notificazione della violazione. Decorso il termine di cui sopra senza che il pagamento sia stato effettuato verrà emessa a carico del soggetto sanzionato ordinanza d’ingiunzione che prevede una sanzione amministrativa pari ad euro 619,00 ai sensi dell’art. 465 comma 1 c.p., oltre ad una penale di euro 50,00 ai sensi dell’art. 1382 e segg. del Codice Civile tenuto conto del danno causato all’Azienda, alle spese di procedimento e alle spese di notifica.
I titoli di viaggio contraffatti o alterati verranno ritirati dal personale addetto al controllo e conservati da TRENORD per l’esercizio delle azioni di tutela ritenute necessarie e anche al fine di valutare, a tutela dell’utenza, la sussistenza della fattispecie di cui all’art. 465 c.p. secondo comma.

ART. 86 USO DI ABBONAMENTO MENSILE ALTERATO O CONTRAFFATTO

Nel caso di uso di abbonamento mensile alterato o contraffatto, il trasgressore sarà assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa nella misura ridotta pari ad euro 206,00 ai sensi dell’art. 465 comma 1 c.p. come depenalizzato, oltre ad una penale di euro 100,00 ai sensi dell’art. 1382 e segg. del Codice Civile tenuto conto del danno causato all’Azienda oltre alle spese di procedimento, se il pagamento avviene entro e non oltre 60 giorni dalla notificazione della violazione.
Decorso il termine di cui sopra senza che il pagamento sia stato effettuato, verrà emessa a carico del soggetto sanzionato ordinanza d’ingiunzione, che prevede una sanzione amministrativa pari ad euro 619,00 nel caso di cui all’art. 465 comma 1 c.p. come depenalizzato oltre ad una penale di euro 100,00 ai sensi dell’art. 1382 e segg. del Codice Civile, tenuto conto del danno causato all’Azienda, oltre alle spese di procedimento e alle spese di notifica.
I titoli di viaggio contraffatti o alterati verranno ritirati dal personale addetto al controllo e conservati da TRENORD per l’esercizio delle azioni di tutela ritenute necessarie e anche al fine di valutare, a tutela dell’utenza, la sussistenza della fattispecie di cui all’art. 465 c.p. secondo comma.

ART. 87 USO DI ABBONAMENTO TRIMESTRALE ALTERATO O CONTRAFFATTO

Nel caso di uso di abbonamento trimestrale alterato o contraffatto, il trasgressore sarà assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa nella misura ridotta pari ad euro 206,00 ai sensi dell’art. 465 comma 1 c.p. come depenalizzato, oltre ad una penale di euro 300,00 ai sensi dell’art.1382 e segg. del Codice Civile tenuto conto del danno causato all’Azienda, oltre alle spese di procedimento e alle spese di notifica, se il pagamento avviene entro e non oltre 60 giorni dalla notificazione della violazione.
Decorso il termine di cui sopra senza che il pagamento sia stato effettuato verrà emessa a carico del soggetto sanzionato ordinanza d’ingiunzione che prevede una sanzione amministrativa pari ad euro 619,00 ai sensi dell’art. 465 comma 1 c.p. come depenalizzato oltre ad una penale di euro 300,00 ai sensi dell’art. 1382 e segg. del Codice Civile tenuto conto del danno causato all’Azienda e alle spese di procedimento e alle spese di notifica.
I titoli di viaggio contraffatti o alterati verranno ritirati dal personale addetto al controllo e conservati da TRENORD per l’esercizio delle azioni di tutela ritenute necessarie, anche al fine di valutare, a tutela dell’utenza, la sussistenza della fattispecie di cui all’art. 465 c.p. secondo comma.

ART. 88 USO DI ABBONAMENTO ANNUALE ALTERATO O CONTRAFFATTO

Nel caso di uso di abbonamento annuale alterato o contraffatto, il trasgressore sarà assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa nella misura ridotta pari ad euro 206,00 ai sensi dell’art. 465 comma 1 c.p. come depenalizzato, oltre ad una penale di euro 800,00 ai sensi dell’art. 1382 e segg. del Codice Civile, tenuto conto del danno causato all’Azienda oltre alle spese di procedimento e alle spese di notifica, se il pagamento avviene entro e non oltre 60 giorni dalla notificazione della violazione.
Decorso il termine di cui sopra, senza che il pagamento sia stato effettuato, verrà emessa a carico del soggetto sanzionato ordinanza d’ingiunzione, che prevede una sanzione amministrativa pari ad euro 619,00 ai sensi dell’art. 465 comma 1 c.p. come depenalizzato, oltre ad una penale di euro 800,00 ai sensi dell’art. 1382 e segg. del Codice Civile tenuto conto del danno causato all’Azienda, oltre alle spese di procedimento e alle spese di notifica.
I titoli di viaggio contraffatti o alterati verranno ritirati dal personale addetto al controllo e conservati da TRENORD per l’esercizio delle azioni di tutela ritenute necessarie, anche al fine di valutare, a tutela dell’utenza, la sussistenza della fattispecie di cui all’art. 465 c.p. secondo comma.

ART. 89 ELUSIONE DELLA CONTROLLERIA

Il passeggero che, sprovvisto di valido titolo di viaggio, al fine di sottrarsi ai controlli per l’accertamento della regolarità del titolo di viaggio, eluda intenzionalmente la controlleria, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pari a 100 volte il prezzo del biglietto ordinario di fascia e classe minima, nella misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista (Tariffa minima di 2° classe x 100/3) oltre al pagamento del biglietto così calcolato:

  1. dalla stazione di partenza a quella dichiarata dal passeggero e comunque non oltre la località di destinazione del treno;
  2. dalla stazione di partenza alla stazione immediatamente successiva a quella nella quale è stata accertata la violazione se il passeggero decide di scendere;
  3. dalla stazione di partenza a quella di destinazione del treno in caso di mancata dichiarazione.
La suddetta sanzione, a cui va aggiunta una penale di euro 50,00, ai sensi dell’art.1382 e segg. del Codice Civile, tenuto conto del danno causato all’Azienda oltre le spese di procedimento, si applica quando il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notificazione della sanzione.
Se il passeggero paga entro 5 giorni dalla notifica della sanzione ovvero direttamente al personale addetto al controllo, la sanzione dovuta viene ulteriormente ridotta del trenta per cento (Tariffa minima di 2° cl x 100/3) - 30% - a cui si aggiunge una penale di euro 35,00 ai sensi dell’art. 1382 e segg. del Codice Civile, tenuto conto del danno causato all’Azienda oltre alle spese di procedimento e al pagamento del prezzo del biglietto calcolato secondi i criteri soprariportati.
Decorsi i termini di cui sopra senza che il pagamento sia stato effettuato, verrà emessa ordinanza d’ingiunzione, che prevede una sanzione pari a 100 volte il prezzo del biglietto ordinario di fascia e classe minima, oltre alle spese di procedimento e alle spese di notifica dell’ordinanza d’ingiunzione e ad una penale di euro 50,00 ai sensi dell’art. 1382 e segg. del Codice Civile tenuto conto del danno causato all’Azienda.

ART. 90 USO DI TITOLO DI VIAGGIO INTESTATO AD ALTRA PERSONA

Il passeggero che viaggia con titolo di viaggio nominativo intestato ad altra persona, è assoggettato, ad una sanzione amministrativa pari a 100 volte il prezzo del biglietto ordinario di fascia e classe minima, nella misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista (Tariffa minima di 2° classe x 100/3) oltre al pagamento del biglietto così calcolato:

  1. dalla stazione di partenza a quella dichiarata dal passeggero e comunque non oltre la località di destinazione del treno;
  2. dalla stazione di partenza alla stazione immediatamente successiva a quella nella quale è stata accertata la violazione se il passeggero decide di scendere;
  3. dalla stazione di partenza a quella di destinazione del treno in caso di mancata dichiarazione.
La suddetta sanzione, a cui va aggiunta una penale di euro 50,00 ai sensi dell’art.1382 e segg. del Codice Civile tenuto conto del danno causato all’Azienda oltre alle spese di procedimento, si applica quando il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notificazione della sanzione. Se il passeggero paga entro 5 giorni dalla notifica della sanzione ovvero direttamente nelle mani del personale addetto al controllo, la sanzione dovuta viene ulteriormente ridotta del trenta per cento (Tariffa minima di 2°cl x 100/3) - 30% - a cui si aggiunge una penale di euro 35,00 ai sensi dell’art. 1382 e segg. del codice civile, tenuto conto del danno causato all’Azienda, oltre alle spese di procedimento e al pagamento del prezzo del biglietto calcolato secondi i criteri soprariportati.

Decorsi i termini di cui sopra senza che il pagamento sia stato effettuato, verrà emessa ordinanza d’ingiunzione, che prevede una sanzione pari a 100 volte il prezzo del biglietto ordinario di fascia e classe minima, oltre alle spese di procedimento e alle spese di notifica e ad una penale di euro 50,00 ai sensi dell’art. 1382 e segg. del Codice Civile tenuto conto del danno causato all’Azienda. I titoli di viaggio utilizzati abusivamente dai passeggeri vengono ritirati dal personale incaricato del controllo e conservati da TRENORD per l’esercizio delle azioni di tutela ritenute necessarie anche a favore dell’utenza.

ART. 91 MODALITÀ DI PAGAMENTO DIFFERITO DELLE SANZIONI

Il pagamento differito della sanzione dovrà essere eseguito con versamento da effettuare a mezzo conto corrente postale o bancario intestato a Trenord, indicando espressamente nella causale il numero del Verbale e la dicitura “Irregolarità di viaggio”, secondo i modelli consegnati o fatti pervenire al passeggero.

ART. 92 SCRITTI DIFENSIVI. ORDINANZA DI INGIUNZIONE ED OPPOSIZIONE (LEGGE 24/11/1981 N.689)

Entro 30 giorni dalla data di notifica della violazione di cui ai precedenti articoli, il trasgressore può far pervenire a TRENORD scritti difensivi e documenti, a mezzo lettera raccomandata a/r, indicando sulla busta inviata la dicitura “Scritti difensivi-sanzioni in treno”, o tramite uno dei seguenti indirizzi: trenord.scrittidifensivi@legalmail.it - scrittidifensivi@trenord.it. Nello stesso termine di cui sopra, gli interessati possono chiedere a TRENORD di essere sentiti per un’audizione personale. La presentazione di uno scritto difensivo o la richiesta audizione non hanno effetto sospensivo dei termini di pagamento della sanzione.
TRENORD, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento effettuato dagli addetti alla controlleria, determinerà, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la sanzione, ingiungendo il pagamento al soggetto sanzionato nonché alle persone solidalmente obbligate. Alla somma così stabilita andranno aggiunte le spese di procedimento e di notifica. Ove invece, a seguito di esame dei documenti o scritti difensivi del trasgressore, la sanzione risulti irregolare o di ammontare errato, verrà emesso provvedimento di archiviazione ovvero provvedimento correttivo. Nel caso di provvedimento di archiviazione nulla sarà dovuto da parte del soggetto sanzionato a TRENORD.
Nel caso di provvedimento correttivo sarà dovuto l’ammontare così come stabilito nel provvedimento medesimo. L’ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo conferendo la possibilità a TRENORD esercente, di provvedere coattivamente all’incasso delle somme dovute e alla conseguente esecuzione forzata.
Avverso l’ordinanza di ingiunzione è ammessa opposizione nelle forme e nei modi previsti dalla Legge 689/81.

ART. 93 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY

Il trattamento dei dati dei soggetti sottoposti al pagamento di sanzione amministrativa sarà effettuato in osservanza alla normativa in materia di trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento Europeo n. 679/2016) esclusivamente per le finalità di gestione delle irregolarità di viaggio. A tal fine e nel rispetto della citata normativa in materia di trattamento dei dati personali, TRENORD può creare banche dati per la verifica della reiterazione delle violazioni amministrative. Titolare del trattamento dei dati è Trenord S.r.l., con sede legale in 20123 Milano, Piazzale Cadorna n. 14. Responsabile per la protezione dei dati personali è il Data Protection Officer di Trenord, che potrà essere contattato - con comunicazione da inviarsi a mezzo posta presso la sede legale di Trenord sopra indicata oppure a mezzo mail al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@trenord.it – per l’esercizio dei diritti nonché per effettuare ogni richiesta di informazione in merito all’individuazione dei Responsabili del trattamento agenti per conto del Titolare.

CAPITOLO 15. ULTERIORI IRREGOLARITÀ

ART. 94 IRREGOLARITÀ NEL TRASPORTO DELLE BICICLETTE

Nel caso di violazione del precedente art. 53, il proprietario della bicicletta è assoggettato, ai sensi dell’art. 17 del DPR 753/1980, ad una sanzione in misura ridotta, in applicazione dell’art. 16 L. 689/1981, pari ad euro 16,67 se il pagamento avviene contestualmente od entro 60 giorni dalla data di notificazione della medesima. Decorso il suddetto termine senza che il pagamento sia stato effettuato si provvederà ad emettere ordinanza d’ingiunzione con applicazione di una sanzione pari ad euro 50,00 oltre alle spese di notifica.
Nel caso in cui il personale addetto al controllo impartisca prescrizioni diverse da quelle previste dalle presenti Condizioni Generali di Trasporto, per motivi di sicurezza o di regolarità dell’esercizio e il passeggero non si si conformi ad esse, sarà applicabile la sanzione prevista dall’art. 17 del DPR 753/1980 e il passeggero dovrà provvedere a scaricare la bicicletta alla prima stazione di fermata.

ART. 95 IRREGOLARITÀ TARIFFARIA NEL TRASPORTO DELLE BICICLETTE

In caso di violazione del precedente art. 54 il proprietario, sprovvisto di supplemento di biglietto previsto per il trasporto della bicicletta è assoggettato al pagamento di una sanzione pari a 30 volte il prezzo del biglietto ordinario di fascia e classe minima. Tale sanzione è applicata nella misura ridotta pari alla terza parte della sanzione prevista (tariffa minima di 2° classe per 30/3) oltre al pagamento della tariffa di cui all’art. 54. La suddetta sanzione, a cui vanno aggiunte le spese di procedimento, si applica quando il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notificazione della medesima.
Se il passeggero paga entro 5 giorni dalla notifica della sanzione o in caso di contestuale pagamento al personale addetto, la sanzione dovuta viene ulteriormente ridotta del trenta per cento (Tariffa minima di 2° classe x 30/3) – 30%, oltre alle spese del procedimento e al pagamento della tariffa prevista.
Nel caso di mancato pagamento entro il termine di 60 giorni dalla notifica della violazione, la sanzione ammonterà a 30 volte il prezzo del biglietto ordinario di fascia e classe minima oltre alle spese di procedimento e alle spese di notifica dell’ordinanza di ingiunzione.
Se l’irregolarità riguarda sia il biglietto del passeggero che il rispetto delle Condizioni Generali di Trasporto a riguardo delle modalità di trasporto della bicicletta, le sanzioni dovute si applicano per singola irregolarità.

ART. 96 IRREGOLARITÀ NEL TRASPORTO DEI BAGAGLI

Nel caso in cui il passeggero contravvenga alle indicazioni esposte all’art. 57 delle presenti Condizioni Generali di Trasporto, il medesimo è assoggettato, ai sensi dell’art. 17 del DPR 753/1980, ad una sanzione in misura ridotta, in applicazione dell’art. 16 della L. 689/1981, pari ad euro 16,67 se il pagamento avviene contestualmente od entro 60 giorni dalla data di notificazione della medesima. Decorso il suddetto termine senza che il pagamento sia stato effettuato, si provvederà ad emettere ordinanza d’ingiunzione con applicazione di una sanzione pari ad euro 50,00 oltre alle spese di notifica.

ART. 97 IRREGOLARITÀ NEL TRASPORTO DI ANIMALI

Il passeggero che violi il precedente articolo 55 per ogni contenitore adibito al trasporto animali eccedente le dimensioni ammesse in franchigia è tenuto al pagamento, ai sensi dell’art. 17 del DPR 753/1980 di una sanzione in misura ridotta, in applicazione dell’art. 16 della L: 689/1981, pari ad euro 16,67 se il pagamento avviene contestualmente od entro 60 giorni dalla data di notifica della medesima.
Decorso il suddetto termine senza che il pagamento sia stato effettuato si provvederà ad emettere ordinanza d’ingiunzione con applicazione di una sanzione prevista pari ad euro 50,00 oltre alle spese di notifica. Il suddetto passeggero è tenuto comunque a scendere alla prima stazione di fermata.

ART. 98 IRREGOLARITÀ TARIFFARIE NEL TRASPORTO DI ANIMALI

In caso di violazione del precedente articolo 56 il passeggero, sprovvisto del biglietto “supplemento animale” per il trasporto dell’animale, è assoggettato al pagamento di una sanzione pari a 30 volte il prezzo del biglietto ordinario di fascia e classe minima. Tale sanzione è applicata, nella misura ridotta, pari alla terza parte della sanzione prevista (tariffa minima di 2° classe per 30/3), oltre al pagamento della tariffa “supplemento animale” di cui all’art. 56.
La suddetta sanzione, a cui vanno aggiunte le spese di procedimento, si applica quando il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notificazione della medesima. Se il passeggero paga entro 5 giorni dalla notifica della sanzione o in caso di contestuale pagamento al personale addetto, la sanzione dovuta viene ulteriormente ridotta del trenta per cento (Tariffa minima di 2° cl x 30/3) – 30%, oltre alle spese del procedimento e al pagamento della tariffa prevista.
Nel caso di mancato pagamento entro il termine di 60 giorni dalla notificazione della violazione, la sanzione ammonterà a 30 volte il prezzo del biglietto ordinario di fascia e classe minima oltre alle spese di procedimento e alle spese di notifica dell’ordinanza di ingiunzione.
Se l’irregolarità riguarda sia il biglietto del passeggero che il rispetto delle Condizioni Generali di Trasporto a riguardo delle modalità di trasporto dell’animale, le sanzioni dovute si applicano per singola irregolarità.

SEZIONE 6
RIMBORSI E DUPLICATI

CAPITOLO 16. RIMBORSO PER MANCATA EFFETTUAZIONE DEL VIAGGIO PER FATTO IMPUTABILE A TRENORD O PER ORDINE DELL’AUTORITÀ PUBBLICA

Il passeggero può chiedere il rimborso di un biglietto o abbonamento non utilizzato emesso con Partita I.V.A. TRENORD come di seguito specificato

ART. 99 NORME GENERALI

In caso di mancata effettuazione del viaggio a causa di:

si effettua un rimborso integrale del biglietto previa richiesta del passeggero e restituzione del titolo di viaggio, anche nel caso in cui sia già stato convalidato. Nei suddetti casi la richiesta di rimborso deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento che ha generato la necessità di rimborso. Non è ammesso il rimborso nei casi di cui ai successivi artt.104 e 106.

ART. 100 BIGLIETTI E ABBONAMENTI NON UTILIZZATI

Biglietto totalmente non utilizzato
Il rimborso del biglietto avviene integralmente, anche se già convalidato. Il mancato utilizzo deve essere fatto constatare al personale di Trenord nel momento in cui si verifichi la circostanza che impedisca il viaggio. In caso di titolo di viaggio caricato su tessera elettronica, seguire le procedure riportate al successivo art. 103 delle presenti Condizioni Generali di Trasporto nonché sul sito internet di Trenord nell’apposita sezione dedicata ai rimborsi.

Biglietto parzialmente non utilizzato

  1. per una parte del percorso il passeggero deve far constatare al personale di Trenord la mancata prosecuzione del viaggio all’atto dell’interruzione. In questo caso viene rimborsata la differenza tra il prezzo totale pagato e quello dovuto per il percorso effettuato;
  2. per viaggio in classe inferiore il passeggero ha diritto al rimborso integrale della differenza di prezzo tra le classi, per la mancanza di classe superiore su treni che da Orario Ufficiale la prevedano.
Biglietto multicorsa
Nel caso di biglietti multicorsa parzialmente o totalmente non utilizzati sarà riconosciuto il rimborso relativo al valore del singolo viaggio con le medesime modalità soprariportate.

Abbonamento settimanale
L’abbonamento settimanale totalmente non utilizzato per interruzione di linea di durata prevista pari alla durata dell’abbonamento stesso, senza che sia stato previsto un servizio sostitutivo per il periodo di interruzione, viene rimborsato integralmente.

Abbonamento mensile
Nel caso di interruzione di linea di durata prevista superiore a 10 giorni (in assenza di un servizio sostitutivo) TRENORD autorizza, dietro riconsegna dell’abbonamento durante il periodo di interruzione, il rimborso integrale di tanti trentesimi dell’importo pagato quanti sono i giorni di validità residua dell’abbonamento con decorrenza dal giorno di effettiva interruzione.
In caso di abbonamento caricato su tessera elettronica, seguire le procedure riportate al successivo art. 103 delle presenti Condizioni Generali di Trasporto, nonché sul sito internet di Trenord nell’apposita sezione dedicata ai rimborsi.

Abbonamento trimestrale
Nel caso di interruzione di linea di durata prevista superiore a 10 giorni (in assenza di un servizio sostitutivo) TRENORD autorizza, dietro riconsegna dell’abbonamento durante il periodo di interruzione, il rimborso integrale di tanti novantesimi dell’importo pagato quanti sono i giorni di validità residua dell’abbonamento con decorrenza dal giorno di effettiva interruzione.
In caso di abbonamento caricato su tessera elettronica, seguire le procedure riportate al successivo art. 103 delle presenti Condizioni Generali di Trasporto, nonché sul sito internet di Trenord nell’apposita sezione dedicata ai rimborsi.

Abbonamento annuale
Nel caso di interruzione di linea di durata prevista superiore a 10 giorni (in assenza di un servizio sostitutivo per il periodo di interruzione), TRENORD autorizza, dietro riconsegna dell’abbonamento durante il periodo di interruzione, il rimborso integrale di tanti dodicesimi dell’importo pagato quanti sono i mesi interi non utilizzati. Per la determinazione dei singoli periodi di validità mensile si fa riferimento alla data di inizio della validità dell’abbonamento. In caso di abbonamento caricato su tessera elettronica, seguire le procedure riportate al successivo art. 103 delle presenti delle presenti Condizioni Generali di Trasporto, nonché sul sito internet di Trenord nell’apposita sezione dedicata ai rimborsi.

CAPITOLO 17. RIMBORSO PER MANCATA EFFETTUAZIONE DEL VIAGGIO PER ALTRE CAUSE

Il passeggero può chiedere il rimborso di un biglietto o abbonamento non utilizzato emesso con Partita I.V.A. TRENORD come di seguito specificato.

ART. 101 NORME GENERALI

È ammesso il rimborso di un titolo di viaggio previa richiesta del passeggero e restituzione del titolo di viaggio.
Nel caso in cui il passeggero decida di impiegare integralmente il rimborso nell’acquisto di un altro titolo di viaggio non verrà applicata alcuna trattenuta. Trenord provvederà alla gestione dei presenti casi secondo quanto previsto dal precedente art. 21.
In caso di adeguamento tariffario, il rimborso dei titoli di viaggio non più utilizzabili è pari al 100% della tariffa o della quota residua nel caso dei biglietti multicorsa, ed è garantito per un periodo di tre mesi dalla data di cessazione di validità dei titoli stessi (si veda anche precedente art. 35).
In alternativa, il passeggero può scegliere di acquistare un titolo di viaggio differente. Non è ammesso il rimborso nei casi di cui ai successivi artt.104 e 106.

ART. 102 BIGLIETTI E ABBONAMENTI NON UTILIZZATI

  1. Biglietto totalmente non utilizzato
    È ammesso il rimborso del biglietto ordinario e giornaliero, laddove non obliterati o prima dell’inizio della validità, in misura pari al 90% del prezzo di vendita oppure al 100% se il passeggero decide di impiegare integralmente il rimborso nell’acquisto di un altro titolo di viaggio di importo pari o superiore.
    Nel caso di richiesta di rimborso di biglietti multicorsa la trattenuta del 10% viene calcolata sulla quota residua ossia sulla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo dovuto per uno o più biglietti ordinari per la medesima tratta del multicorsa, corrispondenti al numero di viaggi già utilizzati. Parimenti è possibile rimborsare i titoli di viaggio “supplemento animale” o “supplemento biciclette”, a condizione che sia presentato congiuntamente al titolo di viaggio del passeggero, in quanto lo stesso è utilizzabile solo a fronte del possesso di un titolo di viaggio valido.
  2. Biglietto utilizzato da un numero inferiore di persone (per viaggi in comitiva)
    Nel caso di rinuncia al viaggio di uno o più passeggeri della comitiva, certificato dal personale della biglietteria o di bordo il quale annoterà sul biglietto il numero di persone che non effettuano il viaggio, è ammesso il rimborso del 90% della quota di competenza per ciascun passeggero.
  3. Viaggio in classe inferiore
    Il passeggero non ha diritto al rimborso nel caso in cui decida volontariamente di utilizzare la classe inferiore.
  4. Abbonamento settimanale o mensile non utilizzato
    È ammesso il rimborso dell’abbonamento settimanale e mensile, prima dell’inizio della validità, in misura pari al 90% del prezzo di vendita oppure in misura pari al 100% se il passeggero decide di impiegare integralmente il rimborso nell’acquisto di un altro titolo di viaggio.
  5. Abbonamento mensile parzialmente utilizzato
    Trenord si riserva la facoltà di procedere al rimborso del solo abbonamento mensile parzialmente utilizzato nei seguenti casi:
    • malattia dell’abbonato superiore a 15 giorni consecutivi, con certificato medico attestante lo stato di malattia;
    • eventi eccezionali che impediscano all’utente di fruire dell’abbonamento per più di 15 giorni consecutivi, debitamente comprovati con una dichiarazione formale a TRENORD dell’evento.
    In questi casi la richiesta dovrà pervenire a TRENORD entro la validità dell’abbonamento allegando l’originale dell’abbonamento (se la richiesta viene inviata per posta) o la scansione dell’abbonamento (se la richiesta viene inviata tramite mail); resta inteso che anche in questa modalità, per ottenere il rimborso, il viaggiatore è tenuto a trasmettere l’originale del titolo tramite posta o consegna a mano presso MyLink Point/biglietterie.
    Il rimborso, calcolato dalla data di consegna dell’abbonamento, sarà pari a tanti trentesimi dell’importo pagato quanti sono i giorni di validità residua dello stesso abbonamento, con applicazione di una trattenuta del 10%.
  6. Abbonamento trimestrale/annuale non utilizzato o parzialmente utilizzato
    È ammesso il rimborso dell’abbonamento trimestrale e annuale in misura pari al 100% della differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo dovuto per uno o più abbonamenti mensili corrispondenti al periodo di avvenuta utilizzazione, considerando le frazioni di mesi come mese intero. Il rimborso sarà calcolato dalla data di consegna dell’abbonamento in originale secondo quanto previsto dal paragrafo 4.
  7. Rimborso di abbonamento per errato acquisto
    È ammesso il rimborso, senza trattenute, per:
    • l’acquisto di due abbonamenti intestati alla stessa persona validi sulla stessa relazione e nello stesso periodo;
    • l’erronea emissione di abbonamento da emettitrice automatica TRENORD in modalità self-service da parte del passeggero;
    • l’errata emissione di un titolo di viaggio da parte di una rivendita autorizzata.
    • l’errata emissione di un titolo di viaggio da parte di una biglietteria.
    Il passeggero, nei suddetti casi, deve presentare agli operatori TRENORD gli abbonamenti in originale entro 48 ore dall’evento.

CAPITOLO 18. MODALITÀ DEL RIMBORSO

ART. 103 COME RICHIEDERE IL RIMBORSO

La richiesta di rimborso può essere presentata da:

effettuata tramite: presentata a:
Precisazioni
Nel caso di richieste di rimborso da web resta inteso che per ottenere il rimborso, il viaggiatore è comunque tenuto a trasmettere l’originale del titolo tramite posta o consegna a mano presso MyLink Point/biglietterie.

La richiesta di rimborso dei biglietti venduti da canali digitali Trenord (e di altri operatori) potrà essere presentata esclusivamente con un anticipo di almeno 72 ore sull’ora di inizio di validità.

Per i clienti in possesso di abbonamento caricato su tessera elettronica, non è necessario allegare alla richiesta di rimborso il titolo di viaggio in originale, ma il passeggero dovrà completare i campi riportati nell’apposita modulistica, come indicato sul sito internet Trenord nella specifica sezione.

La biglietteria provvede direttamente al rimborso quando è in condizione di verificare le circostanze che giustificano la richiesta e ha liquidità sufficiente per corrispondere interamente l’importo da rimborsare. In caso contrario procederà all’inoltro della pratica all’Ufficio Rimborsi Trenord.

Esiti della pratica di rimborso
TRENORD invierà, entro 30 giorni dalla richiesta, comunicazione dell’esito del rimborso al passeggero e le relative modalità di pagamento dell’eventuale rimborso riconosciuto.
Come viene effettuato il rimborso:

ART. 104 ESCLUSIONE DAL RIMBORSO

TRENORD può, a propria discrezione, non ammettere il rimborso dei biglietti per motivi di sicurezza, di politica antifrode o per ragioni di natura commerciale.
In particolare non hanno diritto al rimborso:


Trenord rende noto anche sul proprio sito internet le tipologie di titoli di viaggio per i quali non è ammesso il rimborso; per le norme di utilizzo, rimborso e validità dei titoli di altri operatori validi sui servizi Trenord vale quanto riportato sul sito ufficiale dei singoli vettori, reperibile nella sezione “Ulteriori Titoli di viaggio validi sui servizi Trenord” dell’allegato “Biglietti, Abbonamenti, Tessere e Tariffe”.

ART. 105 FURTO, SMARRIMENTO, DETERIORAMENTO

In caso di:

In caso di furto, la richiesta di nuova tessera deve essere obbligatoriamente corredata da denuncia alla Pubblica Autorità.
Negli altri casi (deterioramento, smarrimento e/o distruzione), la richiesta di nuova tessera deve essere corredata da autocertificazione attestante l’accaduto ai sensi di legge.

ART. 106 MODALITÀ DI RICHIESTA E RILASCIO DI DUPLICATI

In caso di furto, smarrimento o distruzione del titolo di viaggio non è ammesso il rilascio di un duplicato ed il passeggero deve acquistare un nuovo titolo di viaggio con pagamento dell’intera tariffa.
L’emissione del duplicato è prevista unicamente in caso di furto, smarrimento e deterioramento di titoli di viaggio nominativi ovvero abbonamenti caricati su tessera elettronica e abbonamenti trimestrali e annuali cartacei, È possibile effettuare la richiesta di duplicato della tessera elettronica presso tutte le biglietterie Trenord e presso tutti i My-link Point.
Se richiesto in biglietteria, il duplicato della tessera verrà inviato al passeggero tramite posta entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, se richiesto presso un My-link Point il duplicato della tessera verrà emesso al momento. Il costo dell’operazione di emissione del duplicato degli abbonamenti è determinato da TRENORD e comunicato tramite appositi Avvisi al Pubblico, nonché sul proprio sito internet. Nessun rimborso spetta per i titoli di viaggio acquistati nell’attesa della nuova tessera.

SEZIONE 7
LA GESTIONE DEGLI IMPREVISTI

ART. 107 ASSISTENZA (art. 18 Regolamento CE n. 1371/2007)

In ottemperanza a quanto disciplinato dall’articolo 18 del Regolamento CE 1371/2007 in caso di imprevisti Trenord mette in atto le seguenti procedure di assistenza.
In caso di ritardo del treno all’arrivo o alla partenza, TRENORD informa i passeggeri della situazione e dell’orario previsto di partenza e di arrivo non appena tale informazione è disponibile.
In caso di ritardo di oltre 60 minuti, i passeggeri ricevono inoltre gratuitamente:

Se il servizio ferroviario non può più essere proseguito, TRENORD garantisce ai passeggeri quanto prima possibile servizi di trasporto alternativi.
Su richiesta del passeggero, TRENORD certifica sul biglietto, o sulla ricevuta di ricarica nel caso di titolo di viaggio caricato su tessera elettronica, il ritardo o la soppressione del treno che ha determinato l’interruzione del viaggio acquistato.
Analoga assistenza viene assicurata ai viaggatori che usufruiscono di servizi effettuati con bus sostitutivi.
Per i possessori di titoli di viaggio caricati su tessere elettroniche, è possibile avanzare la richiesta secondo le modalità esplicitate sul sito internet.
Ai fini dell’applicazione dei paragrafi precedenti, TRENORD presta particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta e dei loro accompagnatori.

ART. 108 IL RECUPERO DEGLI OGGETTI SMARRITI A BORDO TRENO

In caso di smarrimento di oggetti sul treno o nelle stazioni i passeggeri possono contattare TRENORD tramite il Contact-Center o gli uffici My-link Point.
TRENORD si attiva per riconsegnare gli oggetti rinvenuti al legittimo proprietario quando sia possibile la sua individuazione.
Gli oggetti rinvenuti e mai reclamati sono conservati in deposito per 90 giorni, trascorsi i quali vengono destinati ad associazioni di beneficenza o distrutti se in cattivo stato. Gli oggetti deperibili, se non richiesti, vengono distrutti entro le 48 ore dal ritrovamento.

CAPITOLO 19. L’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOSTITUTIVI

ART. 109 GLI AUTOSERVIZI SOSTITUTIVI

TRENORD può effettuare:

Non sono comprese le corse automobilistiche effettuate sulla base di accordi di integrazione tariffaria con altri vettori.
Gli autoservizi effettuano solo servizio di 2° classe e vi possono accedere i passeggeri con titolo di viaggio valido, compresi quelli gratuiti.
Per l’utilizzazione dei biglietti e relativa regolarizzazione si applica quanto previsto nelle specifiche sezioni delle presenti Condizioni Generali di Trasporto.
Nel caso di sostituzione di servizi ferroviari con autoservizi è ammesso il trasporto di animali, ma non sono garantiti ulteriori servizi aggiuntivi (es.: trasporto biciclette).
Per i rimborsi e gli indennizzi si applica quanto previsto nella specifica Sezione delle presenti Condizioni Generali di Trasporto (Sezione 6).

CAPITOLO 20. RIMBORSO ED INDENNITÀ DA RITARDO PREVISTI DAL REGOLAMENTO CE N. 1371/2007

ART. 110 RIMBORSO ED ITINERARI ALTERNATIVI

Secondo quanto previsto dall’articolo 16 del Regolamento (CE) n.1371/2007, qualora sia ragionevolmente prevedibile che il ritardo del treno alla destinazione finale prevista dal Contratto di Trasporto sia superiore a 60 minuti, il passeggero può scegliere immediatamente tra:

ART. 111 INDENNITÀ PER RITARDO

  1. Indennità per passeggeri in possesso di biglietto
    Fermo restando il diritto al trasporto, il passeggero può chiedere a TRENORD un’indennità in caso di ritardo sia in partenza e sia a destinazione (rispetto alle località indicate sul biglietto) se non gli è stato rimborsato il biglietto secondo le regole riportate nella specifica sezione delle presenti Condizioni Generali di Trasporto.

    I risarcimenti in caso di ritardo sono fissati come segue:
    • il 25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti;
    • il 50% del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti.
    La richiesta di indennità può essere presentata direttamente in una biglietteria Trenord, compilando l’apposito modulo, oppure inoltrata a TRENORD ai recapiti indicati in Allegato 1 alle presenti Condizioni Generali di Trasporto e specificando come causale “Richiesta di Indennità da ritardo”, esclusivamente per biglietti in cui è indicata l’origine e la destinazione. Non saranno riconosciute indennità di importo inferiore a 4,00 Euro Il risarcimento del prezzo del biglietto è effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della relativa domanda.
  2. Indennità per passeggeri in possesso di abbonamento
    I titolari di un abbonamento che nel periodo di validità dello stesso incorrono in un susseguirsi di ritardi o soppressioni totali hanno diritto ad un indennizzo adeguato per il disservizio occorso.
    Ai titolari di abbonamento mensile o annuale è riconosciuto un indennizzo per ciascun mese in cui, per la tratta indicata sul titolo di viaggio, un numero di treni pari o superiore al 10% di quelli programmati subisca un ritardo superiore a 15 minuti o venga soppresso totalmente; detto indennizzo è pari al 10% dell’abbonamento mensile e a 1/12 del 10% dell’abbonamento annuale.
    L’indennizzo relativo alle altre tipologie di abbonamento è riconosciuto secondo i medesimi criteri di calcolo proporzionalmente riferiti al periodo di validità.
    Non sono riconosciuti indennizzi di importo inferiore a 4,00 euro e non sono riconosciuti indennizzi ai possessori di abbonamenti gratuiti.
    Per gli abbonamenti integrati l’indennizzo è calcolato sulla sola quota dell’abbonamento della tariffa integrata spettante a Trenord.

ART. 112 CASI DI NON RICONOSCIBILITÀ DELL’INDENNITÀ

Il passeggero non ha diritto all’indennità nei seguenti casi:

CAPITOLO 21. IL BONUS DEL CONTRATTO DI SERVIZIO CON REGIONE LOMBARDIA

ART. 113 DEFINIZIONE DEL BONUS

TRENORD corrisponde ai passeggeri un bonus nei casi in cui non sia rispettato lo standard di qualità del servizio previsto, secondo un indicatore concordato e definito all’interno del Contratto di Servizio con Regione Lombardia. Il bonus si applica agli abbonamenti ferroviari ordinari nonché agli abbonamenti integrati Io viaggio Treno- Città a tariffa regionale, di cui al r.r. 04/2014. Il bonus non si applica agli abbonamenti sovra regionali (art. 40). Sono esclusi gli abbonamenti per le tratte sulle quali è presente un elevato livello di servizio (frequenza) lungo tutto l’arco della giornata, di cui all’Allegato 5. Nell’Allegato 5 alle presenti Condizioni Generali di Trasporto sono riportate le regole di assegnazione degli abbonamenti alle direttrici.

ART. 114 CONTENUTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL BONUS

Per gli abbonamenti mensili il riconoscimento del bonus, per un dato mese e una determinata direttrice, dà diritto ad una riduzione (per Io Viaggio Treno-Città la riduzione è riconosciuta solo sulla tratta ferroviaria). Il bonus verrà erogato automaticamente nel terzo mese successivo a quello di riferimento, nel quale si è verificato il superamento dell’indice di affidabilità fissato nel Contratto di Servizio.
L’indice è calcolato mensilmente e per ciascuna direttrice, rapportando i minuti di ritardo e i minuti delle corse soppresse alla durata prevista da orario di tutte le corse della direttrice. L’indice prende in considerazione i treni con ritardo superiore a 5 minuti e i treni soppressi totalmente e non sostituiti con bus entro il tempo di ripristino di 60 minuti. Se tale indice supera un determinato valore preventivamente fissato, chiamato “valore soglia”, scatta il diritto al bonus per gli abbonati della direttrice.
Più bonus non sono cumulabili per l’acquisto di uno stesso abbonamento.
Per gli abbonamenti annuali venduti a tariffa ferroviaria regionale, è possibile chiedere il rimborso di 1/12 del 10% del prezzo dell’abbonamento per ciascun mese in cui la soglia è stata superata sulla direttrice utilizzata, fino ad un valore massimo annuo del 10% del prezzo dell’abbonamento.
Per gli abbonamenti ferroviari per cui il bonus non viene erogato in automatico, il passeggero, nell’ipotesi in cui la direttrice a cui appartiene la propria relazione di viaggio abbia maturato per quel mese il diritto al bonus, può richiedere, finito il periodo di validità dell’abbonamento, il rimborso della differenza di prezzo, senza che venga applicata alcuna trattenuta, inviando l’originale dell’abbonamento. La richiesta di rimborso può essere presentata al massimo entro tutto il quinto mese successivo alla scadenza. La richiesta, oltre che presentata presso le biglietterie e presso i My-link Point, può essere recapitata via posta a TRENORD, indicando, come causale, “Richiesta di rimborso” e facendo riferimento all’indirizzo riportato in Allegato 1 alle presenti Condizioni Generali di Trasporto.

SEZIONE 8
PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DI RECLAMI

ART. 115 RECLAMO A TRENORD

Il passeggero può presentare reclami, in forma scritta:

ART. 116 RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

Il passeggero può presentare un reclamo all’Autorità di Regolazione dei Trasporti per le violazioni delle disposizioni del regolamento n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.
Il reclamo all’Autorità è improcedibile qualora non sia già stato presentato un reclamo all’impresa ferroviaria o qualora non siano inutilmente decorsi i termini di trenta giorni o, in casi giustificati, di tre mesi, previsti dalla procedura avviata a seguito del reclamo all’impresa.
Il reclamo deve essere presentato tramite SiTe (Sistema di acquisizione telematica dei reclami) https://www.autorita-trasporti.it/site/ o alternativamente:

Il Regolamento sul procedimento sanzionatorio approvato dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti in data 4 luglio 2014 nonché il fac-simile del modulo di reclamo sono reperibili sul sito di TRENORD sotto la voce “Reclami”.

ART. 117 LA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE

TRENORD, in coerenza con il perseguimento di obiettivi mirati all’accrescimento della qualità dei servizi offerti al passeggero, anche attraverso l’adozione di strumenti conciliativi che rendano più semplice la gestione delle eventuali controversie e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 1371/2007, ha adottato, anche in collaborazione con le Associazioni dei Consumatori rappresentative a livello regionale, una procedura paritetica di conciliazione per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che potranno insorgere tra TRENORD ed i passeggeri che utilizzeranno i propri servizi. La procedura e le eventuali modifiche sono resi noti sul sito internet della Società, www.trenord.it, sotto la voce “Reclami”.

SEZIONE SERVIZIO AEROPORTUALE MALPENSA EXPRESS

ART. 118 CARATTERISTICHE GENERALI

Il Servizio Malpensa Express è un servizio ferroviario dedicato che collega la città di Milano con l’Aeroporto Internazionale di Malpensa.
Il servizio dedicato si snoda lungo una direttrice che ha origine nelle stazioni di Milano Cadorna e Milano Centrale e termine nella stazione ferroviaria aeroportuale situata al Terminal 2.
I treni Malpensa Express in partenza da Milano Cadorna possono effettuare le fermate intermedie di Milano Bovisa Politecnico, Saronno e Busto Arsizio Nord; i treni in partenza da Milano Centrale anche le fermate di Milano Porta Garibaldi, Rescaldina, Castellanza e Ferno- Lonate Pozzolo.
Tutti i treni in partenza da Malpensa Aeroporto hanno origine dal Terminal 2 ed effettuano fermata viaggiatori nella stazione Malpensa Terminal 1.
Tutti i treni in arrivo a Malpensa Aeroporto effettuano fermata viaggiatori a Malpensa Terminal 1 e terminano la corsa al Terminal 2.
I treni del servizio dedicato Malpensa Express possono svolgere servizio aeroportuale o regionale a seconda dell’utilizzo che ne viene fatto, come descritto in seguito:

Tutti i titoli di viaggio con origine o destinazione Malpensa Aeroporto permettono al viaggiatore di partire o di arrivare indistintamente sia al Terminal 1 sia al Terminal 2. I suddetti titoli di viaggio riporteranno come origine o destinazione la denominazione generica “Malpensa Aeroporto”.
I viaggiatori sprovvisti di titoli di viaggio ferroviari sopra descritti, per spostamenti tra i due Terminal (T1 –T2), dovranno acquistare il titolo di viaggio dedicato “MXP Transfer T1-T2” le cui caratteristiche sono descritte all’allegato 11.
Per i passeggeri a bordo del Malpensa Express in possesso di titoli di viaggio a tariffa ferroviaria regionale o titoli integrati di prima o seconda classe, valgono le regole generali delle presenti Condizioni Generali di Trasporto di Trenord.
Per i passeggeri a bordo del Malpensa Express in possesso di titoli di viaggio a tariffa dedicata Malpensa Express valgono le norme generali delle presenti Condizioni Generali di Trasporto oltre alle norme di utilizzo specifico riportate in seguito.

ART. 119 AMMISSIONE AL TRASPORTO PER RELAZIONI AEROPORTUALI

Per viaggi con Origine o Destinazione l’aeroporto di Malpensa, i passeggeri devono munirsi preventivamente dei seguenti titoli di viaggio a tariffa aeroportuale Malpensa o tariffa aeroportuale transfrontaliera Malpensa:

I suddetti biglietti consentono di viaggiare su un treno con Origine o Destinazione l’aeroporto di Malpensa limitatamente alla tratta indicata sul biglietto.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 23, il viaggiatore che intenda effettuare un viaggio con origine o destinazione Malpensa non può utilizzare, su un unico treno, due titoli di viaggio distinti (uno a tariffa regionale ed uno a tariffa aeroportuale Malpensa/tariffa aeroportuale transfrontaliera Malpensa) che coprano cumulativamente l’intero tragitto.

Il viaggiatore che intenda far precedere o proseguire il viaggio su un’ulteriore tratta del medesimo percorso aeroportuale, rispetto a quella riportata sul biglietto in suo possesso, deve utilizzare due treni differenti.

Per le persone che viaggiano in comitiva è possibile richiedere biglietti di andata e ritorno con riduzioni rivolgendosi all’ufficio comitive di Trenord i cui recapiti sono indicati all’allegato 1 delle presenti Condizioni di Trasporto.
I passeggeri che usufruiscono abitualmente del servizio dedicato, da e per Malpensa, potranno munirsi di abbonamenti Settimanali, Mensili, Annuali le cui tariffe sono consultabili sul sito Trenord e sul sito del Malpensa Express, oppure degli abbonamenti integrati validi su tale tragitto.
Il trasporto di biciclette, animali e bagagli al seguito del passeggero avviene con le norme previste dalle presenti Condizioni Generali di Trasporto salvo le eccezioni riportate in seguito.
Il passeggero che, utilizzando il servizio aeroportuale, anche da stazioni intermedie, ma con Malpensa come origine o destinazione dello spostamento, ed in possesso di regolare titolo di viaggio nonché di carta di imbarco può: Come per i servizi di trasporto pubblico regionale, il passeggero che accede al servizio aeroportuale Malpensa Express è tenuto a conservare il titolo di viaggio per la durata del percorso e sino all’impianto di termine del viaggio. Il biglietto deve essere esibito ad ogni richiesta del personale addetto al controllo. Il biglietto, una volta convalidato/iniziato l’utilizzo, è incedibile.

ART. 120 CALCOLO DEI PREZZI

Le tariffe aeroportuali dedicate relative ai biglietti di corsa semplice e multicorsa con origine e destinazione l’aerostazione di Malpensa, sono stabilite autonomamente dall’Azienda.

ART. 121 CANALI DI VENDITA

I titoli di viaggio a tariffa aeroportuale Malpensa sono acquistabili tramite i seguenti canali di vendita: