Richiedi la fattura per i tuoi acquisti su myCicero!
Richiedi la fattura per i tuoi acquisti su myCicero!
Come funziona?
Attiva la fatturazione
Accedi al tuo profilo cliccando in alto a destra e clicca su Dati di fatturazione
Inserisci i dati
Seleziona il campo Mi interessa la fattura ed immetti tutti i dati richiesti
Ricevi la documentazione
Una volta confermato, la ricezione delle fatture sarà attiva
E se avevo già selezionato la possibilità di ricevere le fatture prima di gennaio 2019?
Per poter allineare i sistemi alla nuova normativa, da gennaio la funzionalità di fatturazione viene disabilitata automaticamente a tutti gli utenti privati che l'avevano attivata, mentre per gli utenti con partita IVA si consiglia di compilare i campi relativi a PEC e/o codice univoco destinatario (SDI).
Gli utenti privati che volessero continuare ad usufruire del servizio di emissione fattura nella nuova modalità, dovranno aggiornare l’applicazione, selezionare la funzionalità ed inserire i dati necessari per poter ricevere i documenti fiscali per i servizi che lo prevedono.
La normativa sulla fatturazione riguardante la sosta e il trasporto
La fatturazione dei titoli di sosta o di viaggio entro i 50 km non è obbligatoria, in quanto regolamentata dall’art. 74 DPR 633/72, lettera e), che introduce il regime di monofase nella disciplina IVA.
In base a tale disposizione, l’imposta è dovuta unicamente dal primo soggetto cedente (titolari dell’attività di parcheggio, titolare del trasporto, etc.) e, pertanto, i passaggi successivi, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 74, non sono considerati cessioni ai fini IVA. Ne consegue che la rivendita dei predetti titoli di sosta o di viaggio risulta essere fuori campo dell’applicazione Iva per il cessionario.
Ciò comporta che non vi sia obbligo di emissione di fattura; nel caso il soggetto (utente) richieda fattura questa dovrà essere emessa e gestita come fattura elettronica, con inevitabile aggravio di costi anche per l’acquirente che dovrà conservare la fattura elettronicamente.
Pertanto si consiglia, ove possibile, di conservare unicamente la ricevuta di pagamento, che viene sempre emessa contestualmente all’acquisto.
*Informazioni dettagliate
La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo diffuso della fatturazione elettronica sia nelle relazioni commerciali tra soggetti passivi Iva privati che verso i consumatori finali. E' stato stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2019 per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio.
In ottemperanza a tali disposizioni, i clienti privati sono tenuti a garantire la propria identificazione mediante una mail PEC o attraverso un codice univoco destinatario, se titolari di un canale di trasmissione già accreditato presso il Sistema di Interscambio (SDI).
Come funziona?
Accedi al tuo profilo, anche dall’Area riservata sul sito, e clicca su Dati di fatturazione
Seleziona il campo Mi interessa la fattura ed immetti tutti i dati richiesti
Una volta confermato, la ricezione delle fatture sarà attiva
Per poter allineare i sistemi alla nuova normativa, da gennaio la funzionalità di fatturazione viene disabilitata automaticamente a tutti gli utenti privati che l'avevano attivata, mentre per gli utenti con partita IVA si consiglia di compilare i campi relativi a PEC e/o codice univoco destinatario (SDI).
Gli utenti privati che volessero continuare ad usufruire del servizio di emissione fattura nella nuova modalità, dovranno aggiornare l’applicazione, selezionare la funzionalità ed inserire i dati necessari per poter ricevere i documenti fiscali per i servizi che lo prevedono.
La fatturazione dei titoli di sosta o di viaggio entro i 50 km non è obbligatoria, in quanto regolamentata dall’art. 74 DPR 633/72, lettera e), che introduce il regime di monofase nella disciplina IVA.
In base a tale disposizione, l’imposta è dovuta unicamente dal primo soggetto cedente (titolari dell’attività di parcheggio, titolare del trasporto, etc.) e, pertanto, i passaggi successivi, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 74, non sono considerati cessioni ai fini IVA. Ne consegue che la rivendita dei predetti titoli di sosta o di viaggio risulta essere fuori campo dell’applicazione Iva per il cessionario.
Ciò comporta che non vi sia obbligo di emissione di fattura; nel caso il soggetto (utente) richieda fattura questa dovrà essere emessa e gestita come fattura elettronica, con inevitabile aggravio di costi anche per l’acquirente che dovrà conservare la fattura elettronicamente.
Pertanto si consiglia, ove possibile, di conservare unicamente la ricevuta di pagamento, che viene sempre emessa contestualmente all’acquisto.
La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo diffuso della fatturazione elettronica sia nelle relazioni commerciali tra soggetti passivi Iva privati che verso i consumatori finali. E' stato stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2019 per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio.
In ottemperanza a tali disposizioni, i clienti privati sono tenuti a garantire la propria identificazione mediante una mail PEC o attraverso un codice univoco destinatario, se titolari di un canale di trasmissione già accreditato presso il Sistema di Interscambio (SDI).